Sentenza n. 1485/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza numero 1152/2025 emessa in data 22 maggio 2025 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00, relativamente all'anno scolastico 2024/2025. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento. Il giudice ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al titolo, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica per l'importo e l'annualità riconosciuti, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata applicata, per l'eventuale ritardo, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, decorrente dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. Il TAR ha ritenuto l'obbligazione di facere assimilabile a un'obbligazione pecuniaria, poiché il valore della prestazione è precisamente determinato. È stato inoltre nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, compresa la liquidazione della penalità eventualmente maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell'amministrazione; il commissario deve compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di applicare una penalità di mora con finalità sanzionatoria e compulsoria. Nel caso deciso, la penalità è stata parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio, con limite massimo del 10% della sorte capitale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la parte obbligata è una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In assenza di prova dell'adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando un termine perentorio e predeterminato.
- Una prestazione amministrativa avente ad oggetto l'emissione o l'assegnazione di un beneficio elettronico di valore economico precisamente determinato può essere assimilata, ai fini dell'astreinte, a un'obbligazione pecuniaria; la penalità di mora può quindi essere parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio, entro un limite massimo stabilito dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato sin dalla sentenza, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, con il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, per l'amministrazione, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie, incluse le variazioni di bilancio.
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