Corte di giustizia, Sentenza C-582/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2022. — SC Cridar Cons SRL contro Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj e Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167 e 168 – Diritto a detrazione – Diniego – Frode fiscale – Assunzione delle prove – Sospensione della pronuncia su un reclamo amministrativo avente ad oggetto un avviso di accertamento che nega il diritto a detrazione, in attesa dell’esito di un procedimento penale – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di neutralità fiscale – Diritto a un buon andamento dell’amministrazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-582/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una disciplina rumena che consente di sospendere il reclamo amministrativo contro un avviso IVA negativo mentre è pendente un procedimento penale sulla presunta frode. Ha ritenuto la disciplina compatibile con il diritto UE, ma solo a condizioni stringenti: durata ragionevole, motivazione, controllo giurisdizionale e possibilità di rimborso tempestivo con interessi se il diniego si rivela illegittimo. La sospensione dell’esecuzione dell’avviso non deve essere automatica, ma deve restare disponibile come tutela provvisoria in casi di serio dubbio e rischio di danno grave e irreparabile.
Rinvio pregiudiziale sull’ammissibilità, alla luce della direttiva IVA e dell’articolo 47 della Carta, della sospensione del reclamo amministrativo contro un avviso che nega la detrazione IVA in attesa dell’esito di un procedimento penale per frode fiscale.
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE e l’articolo 47 della Carta ostino a una normativa nazionale che consente all’amministrazione tributaria di sospendere la decisione sul reclamo amministrativo avverso un avviso di accertamento che nega il diritto a detrazione dell’IVA, in attesa degli esiti di un procedimento penale volto a chiarire ulteriori elementi oggettivi sul coinvolgimento del contribuente nella frode, e se rilevi il fatto che, nel frattempo, possa essere ottenuta la sospensione dell’esecuzione dell’avviso.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la direttiva IVA e l’articolo 47 della Carta non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che consenta di sospendere la decisione sul reclamo amministrativo contro un avviso che nega la detrazione IVA per sospetta frode, purché la sospensione non superi un termine ragionevole, sia adottata con decisione motivata in fatto e in diritto soggetta a controllo giurisdizionale e, se il diniego risulta poi contrario al diritto dell’Unione, il contribuente possa ottenere entro un termine ragionevole il rimborso delle somme dovute e, se del caso, gli interessi di mora. Non è indispensabile, durante tale sospensione, una sospensione automatica dell’esecuzione dell’avviso, salvo il caso in cui, in presenza di seri dubbi sulla legittimità dell’atto, ciò sia necessario per evitare un danno grave e irreparabile.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Sospensione del reclamo amministrativo contro un avviso di diniego della detrazione IVA in pendenza di procedimento penale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) in una controversia tra la società Cridar Cons SRL e le autorità fiscali rumene. Il problema nasce dalla sospensione della decisione sul reclamo amministrativo avverso un avviso di accertamento che aveva negato il diritto a detrazione dell’IVA, in attesa dell’esito di un procedimento penale per presunta frode fiscale.
Fatti e procedimento principale
La Cridar, impresa attiva nel settore delle costruzioni stradali, era stata inizialmente sottoposta a verifica fiscale IVA per il periodo 2011-2014, con riconoscimento del diritto alla detrazione. Successivamente, a seguito di indagini penali su presunte operazioni fittizie e di una nuova verifica fiscale, l’amministrazione ha revocato il precedente esito e ha emesso un nuovo avviso di accertamento, negando la detrazione dell’IVA per acquisti effettuati presso cinque fornitori e irrogando imposte supplementari.
La società ha proposto reclamo amministrativo e ha ottenuto una sospensione dell’esecuzione dell’avviso ai sensi della disciplina del contenzioso amministrativo. Tuttavia, l’autorità tributaria ha sospeso la pronuncia sul reclamo ai sensi dell’articolo 277, paragrafo 1, lettera a), del Codice di procedura tributaria, in attesa della conclusione del procedimento penale. Il giudice del rinvio osserva che, nel frattempo, il contribuente non può ottenere una decisione nel merito né impugnare immediatamente l’avviso davanti al giudice, salvo che intervenga una decisione sul reclamo.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se il diritto UE osti a una disciplina nazionale che consenta di sospendere il reclamo amministrativo contro un avviso che nega la detrazione IVA, in attesa di ulteriori elementi provenienti dal procedimento penale;
- se cambi qualcosa quando il contribuente possa ottenere misure provvisorie di sospensione degli effetti dell’avviso.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE, sul diritto a detrazione;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 267 TFUE, per il rinvio pregiudiziale.
Sul piano nazionale, sono rilevanti le norme rumene sulla nuova verifica fiscale, sul reclamo amministrativo, sulla sospensione della pronuncia e sulla sospensione dell’esecuzione dell’atto.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il diritto a detrazione dell’IVA è un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e non può essere limitato quando i requisiti sostanziali e formali sono rispettati. Tuttavia, il diritto alla detrazione può essere negato se, sulla base di elementi oggettivi, l’amministrazione dimostra una frode o il fatto che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di parteciparvi.
Quanto alle prove, spetta agli Stati membri stabilire le regole procedurali, ma nel rispetto dell’effettività del diritto UE e dei diritti garantiti dalla Carta. In linea di principio, dunque, il diritto dell’Unione non impedisce che l’amministrazione utilizzi o attenda elementi provenienti da un procedimento penale per valutare la frode IVA; di conseguenza, non osta neppure a una sospensione del reclamo amministrativo finalizzata a ottenere ulteriori prove, purché ciò avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali.
La Corte sottolinea poi che valgono i principi di equivalenza ed effettività: la disciplina nazionale non deve essere meno favorevole di quella applicabile a ricorsi analoghi né rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti UE. Nel caso di specie, la normativa rumena non appare, in astratto, contraria a tali principi.
Garanzie richieste dall’articolo 47 della Carta e dal principio di buon andamento
La Corte collega la compatibilità della sospensione con il diritto a un ricorso effettivo e con il diritto a un buon andamento dell’amministrazione a tre garanzie essenziali:
- la sospensione non deve ritardare la definizione del reclamo oltre un termine ragionevole;
- la decisione di sospensione deve essere motivata in fatto e in diritto e deve poter essere sottoposta a controllo giurisdizionale;
- se il diniego del diritto a detrazione risulta poi contrario al diritto dell’Unione, il contribuente deve poter ottenere il rimborso delle somme corrispondenti entro un termine ragionevole, con eventuali interessi di mora.
La Corte aggiunge che la privazione temporanea della possibilità di adire il giudice contro l’avviso non è, di per sé, sproporzionata, se la sospensione persegue uno scopo legittimo e non compromette la sostanza del diritto di agire in giudizio. È inoltre rilevante che il contribuente possa comunque impugnare la decisione che definirà il reclamo.
Sospensione dell’esecuzione dell’avviso
La Corte precisa che non è necessario che il contribuente benefici in ogni caso, durante la sospensione del reclamo, della sospensione dell’esecuzione dell’avviso. È sufficiente che l’ordinamento nazionale consenta una sospensione provvisoria quando vi siano seri dubbi sulla legittimità dell’avviso e la tutela sia necessaria per evitare un danno grave e irreparabile.
Dispositivo
La Corte conclude che la direttiva 2006/112/CE e l’articolo 47 della Carta non ostano alla normativa nazionale descritta, a condizione che siano rispettate le garanzie sopra indicate. La risposta è quindi favorevole, ma subordinata a rigorosi limiti procedurali e sostanziali per evitare che la sospensione si traduca in una lesione del principio di neutralità fiscale e della tutela giurisdizionale effettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-143/20
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-175/20
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-226/20
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-257/20
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-262/20
- Sentenza · 24 feb 2022Corte di giustizia, Sentenza C-451/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →