Cassazione Penale, Sentenza n. 6946/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pagano impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta per reati di associazione mafiosa (art. 416-bis e connessi) e tentata estorsione (artt. 56, 110, 629 in relazione all'art. 628, co. 3, n.3, e 416-bis.1). Il ricorso deduceva tre censure principali: 1) violazione dell'art. 297, co. 3 c.p.p. per presunta 'contestazione a catena' rispetto a un precedente procedimento (Ares n.66/2015 R.G.N.R.) e conseguente errata mancata retrodatazione dei termini di custodia; 2) insufficiente e non univoca motivazione circa la sussistenza del reato associativo a suo carico e il suo ruolo all'interno della cosca Pesce; 3) carenza di argomentazione e prova in ordine alla partecipazione alla tentata estorsione contestata al capo 41, fatta valere come mera congettura alla luce delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto i tre motivi. Sul primo punto ha ritenuto che non sussistesse una connessione qualificata tra i fatti dell'operazione 'Ares' (reati in materia di stupefacenti) e quelli oggetto dell'ordinanza impugnata (attivita' della cosca Pesce) e che gli elementi a fondamento della seconda misura non erano desumibili dagli atti della prima: pertanto la retrodatazione non era applicabile. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che le intercettazioni (captazioni informatiche mediante trojan) e gli altri elementi indiziari esaminati dal Tribunale del riesame erano sufficienti a fondare il giudizio di gravità indiziaria circa la partecipazione stabile e funzionale di Pagano alla cosca Pesce, posto che il ruolo va valutato dinamicamente e in base ai compiti effettivamente svolti. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame riguardo alla tentata estorsione: le intercettazioni e i successivi incontri (anche con esponenti della cosca Bellocco) fornivano elementi concreti del contributo di Pagano e delle modalita' estorsive; la riformulazione del concorso non era meramente congetturale. Conseguentemente l'ordinanza cautelare è stata confermata, il ricorrente condannato alle spese e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis, commi primo-sexto
La norma e' stata interpretata in senso dinamico/funzionale: la partecipazione mafiosa si valuta sulla base del ruolo effettivamente svolto e del contributo alle attivita' dell'associazione, non in un senso meramente formale.
art. 416-bis.1 cod. pen.
menzionato in relazione alle aggravanti e al reato estorsivo
Usato per collegare l'aggravazione mafiosa alle singole condotte estorsive; la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione che connette le estorsioni alla struttura mafiosa.
artt. 56, 110, 629, 628 cod. pen.
artt. 56, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3
La combinazione e' stata interpretata per inquadrare il concorso nel reato di estorsione; la Corte ha richiesto e trovato elementi che dimostrassero il contributo causale o funzionale di Pagano.
art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la retrodatazione opera automaticamente solo in caso di connessione qualificata; in assenza di questa, occorre che gli elementi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti della prima.
art. 303, comma 1 cod. proc. pen.
Riferita nella censura sulla motivazione dell'ordinanza, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata.
art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 12, comma 1, lett. b)
Richiamato nel contesto della nozione di connessione qualificata fra procedimenti; la Corte ha ritenuto assente tale connessione.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c)
Richiesto per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e gravita' dei reati); la Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in base al disvalore e al contesto associativo.
art. 192, 195, 273 cod. proc. pen.
artt. 192, commi 3 e 4; 195; 273
Richiamati nella censura sulla valutazione delle prove e della motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente considerato il compendio probatorio e motivato le conclusioni.
art. 94 disp. att.
art. 94, comma I-ter, disp. att.
Norma procedurale per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione dei termini di custodia cautelare (art. 297, co.3 c.p.p.) occorre dimostrare o l'esistenza di una connessione qualificata fra i fatti delle diverse ordinanze oppure che gli elementi della seconda ordinanza fossero già desumibili, in modo univoco, dagli atti della prima al momento della sua emissione.
- In casi di associazione mafiosa (art. 416-bis) il ruolo del singolo va valutato in senso dinamico e funzionale: non serve un titolo formale ma si valuta l'effettiva partecipazione, i compiti svolti, la stabilita' dei rapporti e il contributo alle attivita' criminali.
- Le intercettazioni, comprese le captazioni informatiche (trojan), possono costituire nucleo pregnante del compendio indiziario se mostrano rapporti stabili, direttive, partecipazioni a pianificazioni o azioni ripetute; la loro valutazione richiede motivazione che colleghi i contenuti alla sussistenza dei delitti contestati.
- In tema di concorso in reato, il giudice deve indicare gli elementi concreti da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione (fase ideativa o preparatoria) e precisare la forma specifica del contributo (istigazione, agevolazione, adesione ecc.).
- La semplice coincidenza di persone o riferimenti tra procedimenti non determina automaticamente la connessione: va valutata l'autonomia delle consorterie, la natura dei reati e la sussistenza di elementi indiziari comuni e desumibili.
- Quando si contesta un reato estorsivo occorre fornire elementi che dimostrino non solo la presenza fisica ma anche il contributo causale o funzionale alla condotta estorsiva; incontri, piani e scambi intercettati che evidenziano trattative o risoluzioni tra cosche sono indizi rilevanti.
- Per difendersi efficacemente in simili casi, la strategia difensiva dovrebbe: a) contestare la desumibilita' degli elementi nelle ordinanze antecedenti; b) richiedere specifica indicazione degli elementi che dimostrano il contributo causale; c) evidenziare eventuali alternative interpretative delle intercettazioni e chiedere verifica di riscontri oggettivi.
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