Sentenza n. 606/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del permesso di costruire oneroso, prot. 215/2020 per SUAP 827/2020 rilasciato in data 15 aprile 2021 dal Comune di Soliera per la realizzazione di tettorie in metallo posizionate a ridosso di capannoni esistenti sull'immobile posto in Soliera, via Ronchi 115 distinto al catasto al Foglio 15 Mappale 130, nella parte in cui liquida l'importo del contributo di costruzione asseritamente dovuto dalla ricorrente a favore del Comune per l'esecuzione delle opere assentite in complessivi euro 19.949,08 e ne ingiunge alla stessa il pagamento; - della nota del Comune di Soliera del 16 gennaio 2021, inviata alla ricorrente a mezzo PEC, e recante invito per il rilascio del permesso di costruire prot. 215/2020; - di ogni atto dell'istruttoria e/o parere reso, anche allo stato ignoto; nonché, per quanto occorrer possa, - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche allo stato ignoto; e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente al rimborso della somma di euro 19.949,08, già versata dalla ricorrente al Comune in data 9 aprile 2021 a titolo di pagamento costruzione per prat. n. 215/2020, pagamento effettuato con riserva di ripetizione in quanto indebito, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire oneroso, nella parte relativa alla liquidazione e richiesta di pagamento del contributo di costruzione di euro 19.949,08, nonché la nota comunale di invito al rilascio del titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il permesso di costruire relativo alla realizzazione di tettoie metalliche di circa 730 mq a copertura di box aperti destinati all'allevamento suinicolo, contestando la liquidazione del contributo di costruzione, già versato con riserva di ripetizione. Ha dedotto la violazione dell'art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001 e dell'art. 2135 c.c., sostenendo di possedere il requisito soggettivo di imprenditore agricolo e che le opere fossero oggettivamente funzionali all'attività agricola e zootecnica. Ha inoltre dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché contraddittorietà rispetto al precedente rilascio del titolo edilizio relativo al fabbricato principale, per il quale non era stato richiesto alcun contributo. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità delle censure di annullamento, ritenendo la determinazione del contributo espressione di un rapporto obbligatorio paritetico e sostenendo che avrebbe dovuto essere proposta una domanda di accertamento, oltre alla genericità delle doglianze.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure senza esaminare le eccezioni preliminari del Comune. Ha affermato che l'onerosità del permesso di costruire costituisce la regola generale ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.P.R. 380/2001, mentre le ipotesi di esonero previste dall'art. 17 sono tassative e di stretta interpretazione. Spetta inoltre all'interessato domandare l'esonero e provare la sussistenza dei relativi presupposti. Nel caso concreto, la società non aveva indicato l'esenzione nella relazione tecnica iniziale e aveva prodotto solo successivamente una relazione attestante l'allevamento di oltre 2.000 suini. Il regolamento edilizio comunale qualificava come attività zootecniche industriali gli impianti con più di 2.000 posti suini da produzione, sicché mancava il requisito oggettivo della riconducibilità dell'intervento all'attività agricola richiesta per l'esonero. Il TAR ha inoltre rilevato, senza fondare su ciò la decisione principale, che non era automaticamente riferibile alla società la qualifica di imprenditore agricolo professionale posseduta personalmente dal legale rappresentante. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione: la determinazione e liquidazione del contributo di costruzione avvengono nell'ambito di un rapporto obbligatorio paritetico e non costituiscono esercizio di potestà autoritativa, con conseguente inapplicabilità dell'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi. La censura di contraddittorietà con precedenti atti è stata ritenuta generica e non adeguatamente documentata. La società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.P.R. 380/2001
Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
L'onerosità del permesso di costruire costituisce la regola generale.
art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001
per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153
L'esonero dal contributo di costruzione è un'eccezione tassativa e di stretta interpretazione e richiede la prova dei presupposti soggettivi e oggettivi da parte dell'interessato.
art. 2135 c.c.
La ricorrente lo ha invocato per sostenere che l'allevamento di animali e le attività connesse rientrano nell'attività agricola; il giudice ha tuttavia escluso, sulla base della disciplina edilizia comunale, il requisito oggettivo per l'esonero.
art. 3 l. 241/1990
Non è applicabile alla determinazione del contributo di costruzione, che ha natura non autoritativa ed è espressione di una pretesa creditoria dell'ente nell'ambito di un rapporto paritetico.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell'annullamento d'ufficio non si applica agli atti di determinazione e liquidazione del contributo di costruzione, privi di natura provvedimentale autoritativa.
art. 1.6, lett. c3), regolamento edilizio comunale
Qualifica come attività zootecniche industriali gli impianti di allevamento con più di 2.000 posti suini da produzione; tale qualificazione ha impedito di riconoscere l'attività come attività agricola ai fini dell'esonero.
Massime di principio
- L'onerosità del permesso di costruire costituisce la regola generale; le ipotesi di esonero dal contributo di costruzione hanno natura eccezionale, sono tassative e devono essere interpretate restrittivamente.
- L'interessato che invochi l'esonero dal contributo di costruzione deve formulare la relativa richiesta e provare la ricorrenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
- Ai fini dell'esonero per interventi in zona agricola, non è sufficiente la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo: occorre anche che l'intervento edilizio sia oggettivamente strumentale a un'attività qualificabile come agricola secondo la disciplina applicabile.
- Gli atti con cui il Comune determina e liquida il contributo di costruzione non hanno natura autoritativa, ma si inseriscono in un rapporto obbligatorio paritetico avente a oggetto una pretesa creditoria prevista dalla legge; pertanto non sono soggetti all'obbligo di motivazione proprio dei provvedimenti amministrativi né alla disciplina dell'annullamento d'ufficio.
- La contestazione della contraddittorietà tra la determinazione del contributo e precedenti titoli edilizi deve essere specificamente allegata e adeguatamente documentata; una deduzione generica non è idonea a fondare l'illegittimità dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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