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Sentenza

Sentenza n. 4847/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo, le differenze retributive e le spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione lavoro, con cui era stato riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l’intero servizio pre-ruolo prestato presso scuole statali quale insegnante di scuola materna. La sentenza aveva accertato un’anzianità di servizio pari a 27 anni alla data del 1° settembre 2004, il diritto al trattamento stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni, il diritto alla relativa retribuzione professionale docente e alle differenze retributive, liquidate in euro 76.057,39 lordi oltre interessi, nonché alle spese processuali. Nel giudizio di ottemperanza il TAR, con ordinanza istruttoria, aveva richiesto la prova del passaggio in giudicato della sentenza; la ricorrente aveva depositato l’attestazione della cancelleria. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile in quanto risultavano provati il passaggio in giudicato, la notifica in forma esecutiva presso l’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dal d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 320/1997. L’Amministrazione non aveva dimostrato l’integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati. L’Amministrazione è stata onerata di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli adempimenti sostitutivi entro sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente, previa verifica dell’eventuale adempimento ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla necessità di comprovare il passaggio in giudicato del titolo giudiziario posto a fondamento dell’azione di ottemperanza.

  • d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 320/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa è considerato presupposto per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo azionato, la sua notificazione in forma esecutiva all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che riconosca somme dovute al privato, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare l’integrale esecuzione della pronuncia; in mancanza di tale prova, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme residue, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Il giudice amministrativo, accogliendo l’azione di ottemperanza, può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato e alla preventiva verifica di eventuali adempimenti sopravvenuti.
  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario può essere fatto valere davanti al giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza, nei limiti e secondo le condizioni previste dal codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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