Sentenza n. 13786/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento - delle note prot. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 6 febbraio 2023, con cui il Ministero dell’Interno ha richiesto la restituzione delle somme anticipate a titolo di spese legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note ministeriali del 6 febbraio 2023 recanti la richiesta di restituzione delle somme anticipate per spese legali sostenute in un procedimento penale
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le richieste ministeriali di recupero delle spese legali anticipate ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997. In primo luogo hanno eccepito la prescrizione del diritto di credito, sostenendo che il termine decorresse dall’erogazione delle somme. In secondo luogo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 152/1975, dell’art. 18 l. n. 135/1997 e dell’art. 63 d.P.R. n. 164/2002, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto e contraddittorietà della motivazione, sviamento e ingiustizia manifesta. Hanno sostenuto che il giudice penale non avesse accertato la responsabilità penale, avendo dichiarato i reati estinti per prescrizione, e che la Corte dei Conti avesse escluso una responsabilità erariale. Hanno inoltre dedotto la violazione del legittimo affidamento, dell’art. 97 Cost. e dei principi di proporzionalità e adeguatezza, affermando che il recupero fosse lesivo dell’affidamento maturato in relazione alle somme corrisposte ai loro difensori.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso la prescrizione, affermando che il diritto alla ripetizione dell’anticipazione sorge con la sentenza definitiva che accerta la responsabilità e non con l’erogazione delle somme. Nel caso concreto, la sentenza della Corte d’Appello aveva accertato la responsabilità civile dei ricorrenti, pur dichiarando estinti per prescrizione i reati, e la Corte di Cassazione aveva confermato tale accertamento; le comunicazioni ministeriali del 22 aprile 2021 avevano inoltre interrotto la prescrizione, mentre le richieste del febbraio 2023 erano state adottate entro il termine decennale. Quanto al merito della rivalsa, il Collegio ha ritenuto integrato il presupposto previsto dall’art. 18 d.l. n. 67/1997, poiché l’accertamento della responsabilità agli effetti civili, passato in giudicato, è sufficiente anche se non vi è una condanna penale per intervenuta prescrizione. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 32 l. n. 152/1975, riferito a fattispecie diverse riguardanti l’uso delle armi o di mezzi di coazione fisica, rilevando inoltre che l’anticipazione era stata concessa ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997. La pronuncia della Corte dei Conti non è stata ritenuta decisiva, in ragione dell’autonomia tra giudizio contabile e giudizio penale/civile. Il TAR ha infine escluso la violazione del legittimo affidamento: le somme erano state erogate ai ricorrenti e pagate ai difensori solo in forza di delega, senza instaurare un rapporto diretto tra Ministero e avvocati; gli atti di concessione contenevano espressamente la riserva di ripetizione in caso di accertamento definitivo della responsabilità e la nota del 2021 aveva preannunciato il recupero. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella l. 3 maggio 1997, n. 135
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.
L’anticipazione delle spese legali è ripetibile quando intervenga una sentenza definitiva che accerti la responsabilità del dipendente; il diritto alla ripetizione decorre da tale accertamento definitivo e non dall’erogazione dell’anticipazione.
art. 32 l. 22 maggio 1975, n. 152
La disposizione riguarda esclusivamente procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria o militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti connessi all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica; non si applica alla fattispecie esaminata.
art. 63 d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164
È richiamato dai ricorrenti, ma il TAR non lo considera fondamento decisivo della decisione.
art. 97 Cost.
Il richiamo al buon andamento della pubblica amministrazione non impedisce il recupero di somme non definitivamente dovute, quando la ripetizione costituisca attività vincolata e doverosa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento telematico dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il recupero da parte della pubblica amministrazione delle somme corrisposte come anticipazione delle spese legali ai dipendenti statali, quando si verifichino i presupposti della ripetizione previsti dalla legge, costituisce attività dovuta e priva di discrezionalità provvedimentale; il mancato recupero di somme non dovute può integrare danno erariale.
- Ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997, il diritto dell’amministrazione alla ripetizione dell’anticipazione sorge con il passaggio in giudicato della sentenza definitiva che accerti la responsabilità del dipendente, non con la materiale erogazione delle somme; da tale momento decorre il termine ordinario decennale di prescrizione.
- Per la ripetizione dell’anticipazione delle spese legali è sufficiente l’accertamento definitivo della responsabilità agli effetti civili, anche quando il processo penale si sia concluso con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e senza una condanna penale irrevocabile.
- La disciplina dell’art. 32 l. n. 152/1975, relativa ai procedimenti connessi all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di specifiche categorie di operatori di pubblica sicurezza, non si applica a una richiesta di rivalsa fondata sull’art. 18 d.l. n. 67/1997 per fatti-reato diversi.
- Non è configurabile un affidamento meritevole di tutela del dipendente destinatario di un’anticipazione di spese legali quando gli atti di concessione prevedano espressamente la ripetizione delle somme in caso di successivo accertamento definitivo della responsabilità; il pagamento ai difensori in forza di delega non crea un rapporto diretto tra amministrazione e legali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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