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Sentenza

Sentenza n. 447/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 187/2024 (R.G. 84/2024) del Tribunale di ORISTANO, Sezione Lavoro, pubblicata il 15.7.2024, e notificata il 16.7.2024.

Giustizia amministrativa202501146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, n. 187/2024, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti, oltre rivalutazione e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza irrevocabile del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per il servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.363,42, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo. La sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero, ma non era stata integralmente eseguita. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato l'avvio dell'esecuzione relativamente alla sola somma capitale, senza provvedere alle somme accessorie dovute a titolo di rivalutazione e interessi legali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla somma capitale di euro 1.363,42, ritenendo che il relativo pagamento fosse in corso di esecuzione. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto alla parte della sentenza concernente la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, rimasta ineseguita. A tal fine ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnandogli il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, previa verifica del perdurante inadempimento, per quantificare e liquidare le somme dovute. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di verificare l'integrale esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza irrevocabile del giudice ordinario condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma capitale e delle somme accessorie espressamente dovute, l'esecuzione della sola sorte capitale non integra l'integrale ottemperanza: rivalutazione e interessi devono essere quantificati e corrisposti secondo il contenuto del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della parte principale dell'obbligazione comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale parte, mentre il giudice può accertare l'inadempimento residuo e ordinare l'esecuzione della parte ancora ineseguita.
  • In caso di persistente mancata esecuzione di una pronuncia irrevocabile, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel dirigente dell'amministrazione debitrice, assegnandogli un termine e attribuendogli il compito di quantificare e liquidare le somme dovute.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso commissariale, salvo diversa disposizione non risultante dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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