Sentenza n. 3484/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 3242/2024, depositata e resa pubblica il 26.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5532/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’assegnazione della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3242/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’assegnazione della carta, l’accredito dell’importo complessivo di 2.500 euro, la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorso era corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall’attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti formali dell’ottemperanza, rilevando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha considerato incontestati l’an e il quantum del credito e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi 2.500 euro. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e senza compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. È stata respinta la domanda di astreinte, perché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione, non un corrispettivo, e la condanna a un’ulteriore somma è stata ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, destinata all’aggiornamento e alla formazione e attribuita nel valore di 500 euro per ciascun anno scolastico interessato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo giudiziale, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare i presupposti formali dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, possono ritenersi incontestati l’an e il quantum dell’obbligazione risultante dal titolo giudiziale.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo alla funzione dell’obbligazione amministrativa da eseguire, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, non è automaticamente dovuta per l’inadempimento relativo a un beneficio avente natura contributiva e non corrispettiva.
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