Sentenza del 31/03/2025 n. 8452 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Utilizzazione delle prove
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'uso, da parte dell'Ufficio, di documenti acquisiti tramite rogatoria dalla Repubblica di San Marino ai fini di un procedimento penale, sui quali l'autorità sammarinese aveva apposto una "clausola di specialità" che ne vietava l'utilizzo per finalità diverse da quelle indicate nella domanda (indagini penali su associazione a delinquere e riciclaggio). Inoltre censura circa l'onere della prova e la presunzione di imponibilità derivante dall'omessa indicazione nel quadro RW delle disponibilità finanziarie detenute all'estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto valida la valutazione della C.T.R. secondo cui l'Ufficio aveva adeguatamente provato l'esistenza di disponibilità finanziarie a San Marino e i correlati incrementi (presunzioni semplici, anche fondate su un solo elemento grave e preciso). Quanto alla clausola di specialità apposta da San Marino, la Corte ha stabilito che tale limitazione riguarda procedimenti penali diversi da quello di provenienza e non si estende automaticamente agli accertamenti tributari di natura amministrativa; pertanto l'utilizzo dei documenti in sede fiscale non era precluso. La Corte ha inoltre ricordato che nell'ordinamento tributario non vige un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite salvo specifiche previsioni o violazioni di diritti fondamentali (es. inviolabilità della libertà personale, del domicilio). Spese e oneri processuali sono state liquidate in favore della resistente e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di somme aggiuntive.
Norme richiamate
art. 191 c.p.p.
Richiamato per osservare che il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite è previsto dal nuovo codice di procedura penale ma opera solo nel processo penale, non automaticamente nel processo tributario.
art. 33, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata in relazione all'autorizzazione all'utilizzo degli atti acquisiti in sede di rogatoria; la Corte ha osservato che, nel caso esaminato, gli atti trasmessi sono stati inviati agli "uffici delle imposte" ai sensi di tale disposizione e ciò legittima l'uso in sede tributaria.
art. 12, comma 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78
"...in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato...ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione."
Norma sostanziale intervenuta successivamente al periodo oggetto di causa; la Corte ricorda che non è applicabile retroattivamente, ma non esclude l'uso di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti da parte dell'Amministrazione per provare redditi non dichiarati.
art. 6 D.L. 28 giugno 1990, n. 167
Disciplina previgente dell'onere probatorio applicabile ratione temporis al caso: prevedeva una presunzione legale relativa di fruttuosità di somme trasferite all'estero non dichiarate. La Corte segnala la differenza tra regimi normativi previgenti e sopravvenuti.
art. 32(1) Convenzione sul riciclaggio (8 novembre 1990) tra Italia e San Marino
"la Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta"
La Corte interpreta la clausola come riferita ai procedimenti penali diversi da quello di provenienza e non estendibile automaticamente agli accertamenti tributari, che hanno natura amministrativa.
art. 36, comma 2, num. 4), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale richiamata nella censura del ricorrente; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché volta a una rivalutazione del merito probatorio già compiuto dai giudici di merito.
art. 6 CEDU
Richiamato per puntualizzare che le garanzie del processo penale della CEDU non si estendono automaticamente agli accertamenti tributari, i quali hanno natura amministrativo-contestuale secondo la giurisprudenza della Corte EDU stessa e nazionale.
artt. 97, 111, 113, 117 Cost.
Richiamati dal ricorrente in rapporto all'asserita lesione di principi costituzionali; la Corte ha escluso che la violazione della clausola di specialità costituisca, in questo caso, lesione di diritti fondamentali tali da inibire l'utilizzo in sede tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario non opera un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite: prove ottenute in modo irrituale in sede penale possono essere valutate dal giudice tributario salvo che si tratti di lesioni di diritti fondamentali (es. inviolabilità della libertà personale, domicilio).
- La documentazione ottenuta mediante rogatoria con clausola di specialità (limitazione d'uso) viene interpretata come limitazione all'uso in altri procedimenti penali, non come divieto automatico di utilizzazione in accertamenti tributari di natura amministrativa.
- L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici: un solo elemento grave e preciso può essere sufficiente a provare redditi non dichiarati se non efficacemente confutato dal contribuente.
- Il contribuente deve contestare con elementi probatori le asserzioni dell'Ufficio; la mancata contestazione o la limitata e indimostrata opposizione può portare all'accoglimento dell'accertamento basato su presunzioni.
- Se la prova deriva da attività della Guardia di Finanza in veste amministrativa (accertamenti ai sensi del DPR 600/1973), la GdF deve uniformarsi alle regole amministrative; le indagini di polizia giudiziaria restano soggette alle tutele del codice di procedura penale.
- In casi transfrontalieri, prima di assumere che una clausola di specialità impedisca l'uso per fini fiscali, verificare il testo della cooperazione internazionale e, se necessario, ottenere il consenso dell'autorità straniera o valutare rimedi nazionali e internazionali mirati alla tutela di specifici diritti costituzionali.
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