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Ordinanza

Ordinanza n. 169/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto della Questura di Firenze n.prot. 114/2024 (notificato il 31.12.2025) con il quale è stato negato al sig. Boris il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; - nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito al ricorrente.

Giustizia amministrativa202600461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio adottato dalla Questura di Firenze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente enunciati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire una relazione documentata dell'Amministrazione sui fatti di causa e una certificazione dell'Università di Firenze relativa alle verifiche di profitto sostenute dal ricorrente negli anni 2021, 2022 e 2023.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla Questura di Firenze e all'Università di Firenze, per quanto di rispettiva competenza, di depositare la relazione e la certificazione richieste entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Nelle more della definizione del giudizio cautelare, ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività del diniego impugnato, valorizzando il danno che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione del provvedimento. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. Le spese sono state riservate alla definizione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della tutela cautelare collegiale; il giudice ha disposto la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato nelle more della decisione, in considerazione del danno prospettato e della necessità di completare l'istruttoria.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione cautelare, risultano necessari ulteriori chiarimenti sui fatti di causa, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione e agli enti pubblici coinvolti di depositare relazioni e documentazione entro un termine stabilito, rinviando la trattazione.
  • La domanda cautelare può essere accolta nelle more del completamento dell'istruttoria quando l'esecuzione del provvedimento impugnato è suscettibile di arrecare un danno al ricorrente, con conseguente sospensione dell'esecutività dell'atto fino alla successiva trattazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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