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Sentenza

Sentenza n. 158/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro dell’11 ottobre 2024, n. 1127.

Giustizia amministrativa202500369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro dell’11 ottobre 2024, n. 1127, nella parte recante condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile e notificata alla Provincia di Crotone il 14 ottobre 2024. La pronuncia civile aveva condannato la Provincia alla rifusione, in favore del difensore distrattario, della metà delle spese di lite relative al primo grado e all’appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La Provincia non si è costituita e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’obbligo della Provincia di Crotone di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme liquidate nella sentenza della Corte d’Appello, al netto di quanto già eventualmente versato. Ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha ritenuto ammissibile la domanda di penalità di mora anche in relazione a una condanna al pagamento di somme di denaro e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del Commissario ad acta. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Crotone, con facoltà di delega, prevedendo che provveda entro 90 giorni dall’istanza del ricorrente, una volta scaduto il termine assegnato alla Provincia. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico della Provincia e liquidate in € 1.286,00, oltre contributo unificato, rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato; il giudice ha accertato l’obbligo dell’amministrazione di adempiere al titolo esecutivo passato in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di determinare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La penalità di mora è stata ritenuta ammissibile anche per le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

  • art. 1, comma 781, l. n. 208/2015

    La novella richiamata dal giudice ha confermato l’applicabilità della penalità di mora anche nell’ambito dell’ottemperanza relativa a condanne pecuniarie.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando un’amministrazione non dimostri di avere integralmente eseguito una decisione giurisdizionale passata in giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, con obbligo di detrarre quanto eventualmente già corrisposto.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di sentenze di condanna pecuniaria, purché non sussistano ragioni di iniquità o altre cause ostative.
  • La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e può cumularsi con gli interessi legali dovuti in forza della legge o del titolo esecutivo; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento impartito dal giudice dell’ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un Commissario ad acta incaricato di dare esecuzione al giudicato, su istanza della parte interessata, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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