Sentenza n. 2001/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza diretta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, a seguito della proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento, attivando così il procedimento per il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa dedotta è integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento richiesto per presentare un’istanza e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo soddisfano la pretesa processuale relativa all’avvio del procedimento e determinano la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la pretesa concretamente azionata, senza che ciò implichi necessariamente il riconoscimento della fondatezza originaria del ricorso.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta dell’interessato e la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento dell’amministrazione che abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
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