Cassazione Penale, Sentenza n. 16938/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 4/9/2024 del Tribunale di Catanzaro che confermava l'ordinanza del GIP di Lamezia Terme del 14/8/2024 con la quale erano stati applicati nei confronti del ricorrente gli arresti domiciliari per il reato di estorsione pluriaggravata in concorso. Il ricorrente articolava quattro motivi: (1-2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e al concorso nel reato, sostenendo di essere stato presente in modo passivo e senza apporto causale all'incontro in cui la vittima consegnò 990 euro; (3-4) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'omessa indicazione delle ragioni per l'applicazione degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che aveva valutato la presenza del ricorrente al momento del pagamento non come casuale, ma come partecipazione idonea a integrare il concorso nel reato (richiamando orientamento giurisprudenziale della Corte). Il Tribunale aveva altresì motivato adeguatamente le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, gravità del fatto, modus operandi, intraneità al contesto criminoso e spregiudicatezza), ritenendo gli arresti domiciliari misura idonea a prevenire la reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in applicazione della sentenza Corte Costituzionale n.186/2000, al versamento in favore della cassa delle ammende della somma determinate in via equitativa (euro 3.000).
Norme richiamate
Rinvocato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice della cautela fosse adeguata e immune dai vizi lamentati.
Richiamato nella doglianza sul travisamento della prova; la Corte ha escluso il travisamento, osservando che la censura era generica e non indicava la prova asseritamente travisata.
In tema di esigenze cautelari e motivazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente indicato le ragioni della misura (pericolo di recidiva, intraneità al contesto criminoso, modalità della condotta).
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato dal ricorrente in rapporto al giusto processo/garanzie; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione, atteso che la motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari era congrua.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla condanna al versamento in favore della cassa delle ammende: la somma equitativamente determinata è stata applicata in virtù di tale principio.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2)
n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807
Richiamata per il principio secondo cui la semplice presenza non meramente casuale sul luogo dell'esecuzione dell'estorsione può integrare il concorso, se idonea a fornire stimolo o maggior sicurezza all'azione delittuosa.
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo di un'estorsione può integrare il concorso se non è casuale e se ha dato supporto o stimolo all'azione criminosa; non è necessaria una partecipazione attiva materiale purché emerga adesione alla condotta.
- Per censurare un presunto travisamento della prova in Cassazione è necessario indicare con precisione quale prova sarebbe stata travisata e in che modo; censure generiche sono inammissibili.
- Il giudice cautelare deve motivare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza con criteri logici: richiamare circostanze concrete (es. invito a partecipare all'azione, ruolo di ideatore, momento della presenza) è idoneo a sorreggere la decisione.
- Le esigenze cautelari possono essere fondate su elementi quali gravità del fatto, modus operandi, continuità o non occasionalità della condotta, intraneità al contesto criminoso e personalità spregiudicata; il ricorso a misure non custodiali deve essere valutato rispetto all'efficacia nel prevenire la reiterazione.
- Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti adeguati se consentono un controllo efficace dell'indagato e riducono il legame con il contesto criminoso; il giudice deve esplicitare perché misure alternative risultino inidonee.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata alle spese e, in casi previsti, a somme in favore della cassa delle ammende, specialmente se non vi è colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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