Sentenza del 29/06/2022 n. 2134 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo verbale di contestazione - Efficacia probatoria - Fatti - Fede privilegiata - Altre circostanze - Libero apprezzamento dal giudice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento (PREU e sanzioni anno 2015) emesso a carico della ricorrente per irregolarità su apparecchi da intrattenimento rinvenuti nel locale "B.A.". La ricorrente contestava la mancata prova della sua qualità di proprietaria degli apparecchi (F.G. e S.), mentre l'Amministrazione sosteneva che il processo verbale di contestazione (PVC) godesse di fede privilegiata e che, quindi, la contestazione potesse essere sollevata solo con querela di falso.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello, ritenendo che il PVC e l'avviso di accertamento non fornissero prova sufficiente della qualità di proprietaria della ricorrente sugli apparecchi, essendo l'affermazione priva di indicazione delle indagini o di documentazione a supporto. Si è richiamato il principio secondo cui l'atto pubblico ha fede privilegiata limitata alle mere constatazioni del pubblico ufficiale; valutazioni o circostanze apprese de relato o da ispezione documentale sono soggette al libero apprezzamento del giudice. Consequenzialmente l'avviso di accertamento è stato annullato e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
A norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge; la querela di falso non si estende alle valutazioni né alle manifestazioni di scienza o di opinione in esso contenute.
L'art. 2700 riconosce fede privilegiata all'atto pubblico limitatamente alla provenienza e alle constatazioni fattuali attestate in presenza; non assicura la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti né copre valutazioni o opinioni del verbalizzante, le quali possono essere valutate e contestate con i normali mezzi di prova.
Cass. civ., sent. n. 943/2012
La fede privilegiata riguarda la mera constatazione dei fatti, da parte del pubblico ufficiale, mentre le mere valutazioni, le circostanze che il verbalizzante dichiari di aver accertato per averle apprese de relato e le circostanze che il verbalizzante dichiari aver accertato nel corso dell'indagine per averle apprese a seguito di ispezione di documenti costituiscono materiale che deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale è libero di privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre.
La giurisprudenza ha precisato che le valutazioni contenute nel PVC non godono della medesima fede privilegiata delle mere constatazioni; il giudice è libero di non attribuire pieno valore probatorio a tali valutazioni e di scegliere tra diverse ricostruzioni probatorie.
Massime di principio
- Il processo verbale di contestazione (PVC) ha fede privilegiata solamente rispetto alle mere constatazioni materialmente effettuate dal pubblico ufficiale in sua presenza; non garantisce automaticamente la veridicità di affermazioni o valutazioni riportate al suo interno.
- Le valutazioni, le opinioni del verbalizzante e le circostanze apprese de relato o tramite ispezione documentale sono oggetto di libero apprezzamento del giudice e possono essere contestate con i normali mezzi di prova, senza che sia necessaria la querela di falso.
- L'Amministrazione ha l'onere di provare gli elementi essenziali che legittimano l'accertamento (es. qualità di proprietario degli apparecchi a carico del destinatario): la mera affermazione nel PVC è insufficiente se priva di riscontri investigativi o documentali.
- In mancanza di prova specifica e documentata del rapporto di proprietà o disponibilità degli strumenti da gioco, l'avviso di accertamento è annullabile per carenza probatoria.
- Il giudice può privilegiare una ricostruzione circostanziale rispetto a quanto riportato nel PVC se ritiene le prove testimoniali, documentali o presuntive più convincenti; pertanto le contestazioni amministrative devono essere supportate da elementi di prova concreti.
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