Ordinanza n. 11581/2026 - Roma, Sezione 5B
per la declaratoria di illegittimità avverso la mancata adozione di provvedimento in ordine alla istanza di riconoscimento della specializzazione al sostegno conseguita in Spagna, concretizzatosi in silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione resistente, che non ha ritenuto di dover provvedere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione delle medesime istanze; nonché per l'ordine, a carico dell'Amministrazione, ad adempiere al proprio obbligo di valutazione delle domande e dei titoli correlati, al fine dell'adozione dei provvedimenti di riconoscimento conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento del Ministero sulle distinte istanze di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente un'azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle rispettive istanze di riconoscimento di titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna, nonché l'ordine all'Amministrazione di provvedere sulle domande entro il termine indicato. Il ricorso prospetta l'inerzia ministeriale oltre il termine di 120 giorni dalla presentazione delle singole istanze. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo, poiché le domande sono state presentate da soggetti diversi, in momenti temporali diversi, nell'ambito di procedimenti distinti e privi di un nesso ravvisabile tra loro. È stata inoltre richiamata la giurisprudenza secondo cui non risultano nel codice del processo amministrativo disposizioni che autorizzino la proposizione di un ricorso collettivo per l'azione di accertamento e condanna prevista dall'art. 31 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sull'ammissibilità del ricorso né sulla domanda avverso il silenzio. Rilevata d'ufficio la questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso collettivo, ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e ordine all'amministrazione di provvedere
La norma è indicata quale fondamento dell'azione contro il silenzio e della domanda di accertamento e condanna; la sua applicabilità mediante ricorso collettivo è oggetto dei dubbi di ammissibilità rilevati dal Collegio.
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio
La norma è richiamata quale disciplina processuale dell'azione contro il silenzio-inadempimento; il provvedimento non ne definisce ulteriormente l'interpretazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
memorie vertenti su quest'unica questione
Il Collegio ha applicato la disposizione per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio relativa all'ammissibilità del ricorso collettivo.
Massime di principio
- Quando più soggetti impugnano il silenzio dell'amministrazione su istanze individuali di riconoscimento di titoli, presentate in tempi diversi e nell'ambito di procedimenti distinti, la proposizione congiunta del ricorso può risultare inammissibile se non è ravvisabile uno specifico nesso tra le posizioni e i procedimenti individuali.
- La questione dell'ammissibilità di un ricorso collettivo per l'azione di accertamento e condanna contro il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a. deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti quando sia rilevata d'ufficio dopo il passaggio della causa in decisione.
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