Cassazione Penale, Sentenza n. 17058/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Varese aveva dichiarato la nullità del decreto di rinvio a giudizio per omessa notifica, desunta dalla mancanza di valido accertamento del luogo di effettiva residenza dell'imputato, non presente all'udienza. Il PM ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 157 e 552 c.p.p. e l'abnormità del provvedimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato e inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non sia suscettibile di ricorso in cassazione e non sia abnorme: rientra nei possibili esiti della verifica sulla costituzione delle parti e non determina una stasi processuale insuperabile, potendosi superare con ulteriori verifiche anagrafiche diverse da quelle effettuate presso gli uffici tributari e con la reiterabilità della richiesta
Norme richiamate
art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (procedure semplificate previste dal decreto-legge) e dunque alla regolarità formale del procedimento di trattazione
art. 157 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la decisione sulla notificazione; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione in grado di giustificare la cassazione
art. 552 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in rapporto alla legittimità del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il rimedio inammissibile
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, PM in proc. Veccia; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni e altro)
La Corte ricorda i criteri consolidati per definire l'abnormità dell'atto processuale: profilo strutturale (atto estraneo al sistema) e profilo funzionale (atto che determina stasi processuale). Nel caso concreto ha escluso entrambe le ipotesi
Massime di principio
- La declaratoria di nullità per omessa notificazione, fondata su carente accertamento della residenza, può rientrare nei possibili esiti della verifica sulle costituzioni di parte e non è automaticamente impugnabile in Cassazione se non produce una stasi processuale definitiva
- Per configurare l'abnormità di un atto processuale occorre dimostrare o la sua estraneità strutturale al sistema processuale o che esso determini una stasi effettiva e insuperabile del processo; la mera discrezionalità o un esito sfavorevole non bastano
- Prima di dichiarare valida una notifica è opportuno effettuare più verifiche anagrafiche (es. anagrafe comunale, servizi demografici) e non limitarsi a riscontri presso uffici tributari, in modo da ridurre il rischio di nullità
- Se un provvedimento annulla una notifica per insufficiente accertamento di residenza, è spesso possibile ripetere le verifiche o reiterare la richiesta di notifica; ciò riduce la possibilità che la decisione generi una stasi processuale irreversibile
- In sede di impugnazione in Cassazione, il ricorrente deve provare non solo l'erroneità del singolo accertamento, ma anche che il provvedimento impugnato sia estraneo o paralizzante rispetto al sistema processuale, per superare il requisito di ammissibilità
- La procedura di trattazione prevista dalla normativa emergenziale (art. 23, comma 8, DL 137/2020 conv. L.176/2020) può essere richiamata per la regolarità formale del procedimento di trattazione delle impugnazioni, ma non incide sui criteri sostanziali di ammissibilità
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