Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21384/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di merito di condanna per ricettazione e le statuizioni civili, poiché le censure non superano il vaglio di ammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso riguarda una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione. Il ricorrente ha censurato: 1) la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p.; 2) le statuizioni civili; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione osserva che i primi due motivi si limitano a reiterare, in modo pedissequo, doglianze già svolte in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata della sentenza impugnata, e quindi sono non specifici/apparenti. Quanto alle attenuanti generiche, la censura è ritenuta non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, perché la motivazione della Corte territoriale non presenta evidenti illogicità e il giudice di merito può fondare il diniego valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto di affermazione di responsabilità: ricettazione.

  • art. 3 c.p.

    Non citato espressamente nel testo; assente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già respinti in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando manca di specificità e si limita a formulazioni apparenti, non assolvendo alla funzione di critica effettiva della decisione di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica; il giudice di merito può valorizzare soltanto gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.