Cassazione Civile, Ordinanza n. 17650/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Dopo la definizione di un precedente ricorso per cassazione con sentenza che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese, il difensore del contribuente ha chiesto la correzione di un errore materiale della sentenza perché nel dispositivo era stata omessa la distrazione delle spese in suo favore, pur essendo stata tale richiesta formulata nel ricorso e ribadita con memoria. L'istanza mirava a inserire nel dispositivo la formula di attribuzione delle spese al difensore, dichiaratosi anticipatario. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre l'istanza se la richiesta era stata formulata nel giudizio, anche senza una espressa dichiarazione sulle anticipazioni e sul mancato pagamento degli onorari, potendosi tale dichiarazione ritenere implicita nella domanda di distrazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza n. 2940/2024 con la formula "e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo" dopo il capo sulle spese. Ha inoltre precisato che, per la natura del procedimento di correzione, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato per le impugnazioni, né vengono adottati provvedimenti sulle spese del presente incidente.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
l'omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese integra un errore emendabile con correzione della sentenza; la domanda è ammissibile se formulata nel giudizio anche senza formule solenni, potendo la dichiarazione di anticipo ritenersi implicita nella richiesta di distrazione.
art. 378 c.p.c.
memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
la reiterazione della richiesta nella memoria conferma che la domanda di distrazione era stata tempestivamente proposta nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione
non si applica al procedimento di correzione dell'errore materiale, per la natura stessa del rimedio, che esclude anche ogni provvedimento sulle spese.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese processuali può essere emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali, quando la richiesta sia stata effettivamente formulata nel giudizio definito dalla sentenza da correggere.
- La legittimazione a chiedere la correzione spetta al difensore che abbia richiesto la distrazione delle spese nel giudizio, anche se non abbia espresso in modo testuale la dichiarazione di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, poiché tale dichiarazione può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale relativo alla distrazione delle spese non si applica la disciplina del contributo unificato prevista per le impugnazioni, trattandosi di un rimedio di natura diversa che non comporta una nuova regolazione delle spese del giudizio incidentale.
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