Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2217

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2217 della Commissione, del 1° dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32017R2217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. In seguito alla decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 24 novembre 2017, la Commissione sopprime una voce dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per sopprimere una voce dall’elenco delle entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche relative all’Iraq.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iraq previste dal regolamento (CE) n. 1210/2003, con specifico riferimento agli enti, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno elencati nell’allegato III e soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. L’intervento del regolamento di esecuzione riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco mediante la cancellazione di una singola voce; non introduce nuove categorie di soggetti né modifica il quadro sostanziale delle restrizioni oltre tale soppressione.

Modifica dell’elenco dei soggetti soggetti a congelamento nell’ambito delle misure restrittive verso l’Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2217 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. La finalità è meramente aggiornativa: recepire, nell’ordinamento dell’Unione, la cancellazione disposta in sede ONU di una voce dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Contesto normativo

I considerando richiamano che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. Il 24 novembre 2017 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall’elenco, rendendo necessaria l’adeguata modifica dell’allegato UE.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Quest’ultimo sopprime espressamente la voce n. 2, relativa a "Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Baghdad, Iraq".

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce relativa a "Iraq Re-insurance Company, Al Khalani Square, Baghdad, Iraq" dall’elenco delle entità soggette a congelamento.

Presupposto della modifica

I considerando precisano che l’allegato III elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. La soppressione deriva dalla decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 24 novembre 2017 di cancellare una voce dall’elenco.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalirelazioni economiche e finanziariepolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.