Regolamento (UE) 2017/2216
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2216 della Commissione, del 1° dicembre 2017, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite «Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek» (STG) e «Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek» (STG)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l’iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di due gruppi di denominazioni belghe relative a bevande tradizionali a base di lambic, kriek, framboise e gueuze. L’iscrizione avviene con riserva del nome ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, a seguito della procedura di esame e in assenza di opposizioni. Il provvedimento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile, rinviando al disciplinare di produzione come base normativa della tutela.
Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) di due gruppi di denominazioni belgi per prodotti a base di lambic e gueuze, con riserva del nome.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle denominazioni di specialità tradizionali garantite relative ai prodotti belgi "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" e "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek". Incide sul regime di tutela UE delle STG disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Il provvedimento riguarda l’iscrizione nel registro con riserva del nome e rinvia al disciplinare di produzione applicabile; non disciplina altre categorie di prodotti né introduce esclusioni specifiche ulteriori rispetto al quadro generale del regolamento 1151/2012.
Iscrizione di talune STG belghe con riserva del nome
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2216 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, iscrivendo nel registro delle specialità tradizionali garantite due gruppi di denominazioni belghe. Le denominazioni riguardano prodotti tradizionali a base di lambic, kriek, framboise e gueuze e sono protette con riserva del nome.
Contesto procedurale
Il Belgio aveva presentato le denominazioni ai fini dell’iscrizione nel registro STG ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le denominazioni risultavano già registrate in passato nell’albo delle attestazioni di specificità ai sensi del previgente regolamento (CEE) n. 2082/92 e successivamente del regolamento (CE) n. 509/2006, con protezione come specialità tradizionale garantita senza riserva d’uso del nome. La Commissione ha esaminato la domanda e la relativa pubblicazione è avvenuta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Mancanza di opposizioni e conseguente iscrizione
Poiché non è stata trasmessa alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha disposto l’iscrizione delle denominazioni nel registro con riserva del nome. L’assenza di opposizioni è dunque l’elemento decisivo che consente la registrazione definitiva.
Effetti dell’iscrizione e disciplinare applicabile
L’articolo 1 stabilisce che le denominazioni "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" e "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" sono iscritte nel registro delle STG con riserva del nome. Il regolamento precisa inoltre che il disciplinare di produzione delle due STG costituisce il disciplinare di riferimento ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012. La denominazione è ricondotta alla classe 2.22 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione delle denominazioni nel registro STG
Le denominazioni indicate sono iscritte nel registro delle specialità tradizionali garantite con riserva del nome, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Disciplinare di produzione
Il disciplinare di produzione delle due STG è considerato il disciplinare di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la tutela delle denominazioni con riserva del nome.
Classificazione del prodotto
La denominazione di cui all’articolo 1 designa un prodotto della classe 2.22 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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