Cassazione Penale, Sentenza n. 1880/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che, pur escludendo il ruolo di promotore per alcuni, ha confermato la partecipazione all'associazione di tipo mafioso (EIYE/Supreme EIYE Confraternity) e ha rideterminato le pene. Macaulay Prince, Iyamu Fred e Edoseghe Terry contestano la ritenuta sussistenza delle aggravanti della transnazionalità e dell'associazione armata per carenza motivazionale; Frank Osagie deduce la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. nella sua massima estensione, ritenendo la pena eccessiva e fondata su precedenti non pertinenti; Egharevba Alex propone multipli motivi, lamentando (i) che la partecipazione al sodalizio sarebbe stata ritenuta ormai passata in giudicato senza valutazione corretta delle censure, (ii) travisamento della prova e insufficienza della prova che lo leghi alle dinamiche associative (limitatosi a un episodio), (iii) carenza di prova di un ruolo dinamico e (iv) errata applicazione dell'aggravante ex art.4 L.146/2006 in ragione della natura della cellula inglese come mera articolazione della sede nigeriana.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per Macaulay Prince, Iyamu Fred e Edoseghe Terry l'inammissibilità è motivata dalla carenza di interesse ad impugnare l'esclusione delle aggravanti ritenute subvalenti rispetto alle attenuanti (art.568 c.p.p. richiamato): non è dimostrato che l'aggravante avesse inciso sulla determinazione della pena. Il ricorso di Frank Osagie è stato ritenuto generico e aspecifico rispetto alla congruità della pena che rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso di Egharevba Alex è stato ritenuto infondato ed inammissibile: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la qualificazione di partecipazione all'associazione mafiosa sulla base delle captazioni e della valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma complessiva di euro 3.000 (equamente determinata).
Norme richiamate
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
richiamato come norma procedurale per la formulazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
art. 114 c.p.
attenuante per ridotta partecipazione; riconosciuta nei confronti di alcuni imputati ma non concessa nella massima estensione contestata da uno dei ricorrenti
art. 416-bis c.p.
norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; applicata dalla Corte d'appello per ritenere la partecipazione di taluni imputati all'associazione EIYE
art. 4 L. 146/2006
norma relativa all'aggravante connessa alla transnazionalità; la sua possibile incidenza è stata contestata dai ricorrenti ma i giudici di merito l'hanno ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti
art. 568 comma 4 c.p.p.
richiamato per escludere l'interesse ad impugnare quando l'esclusione o la sussistenza di un'aggravante sia stata giudicata subvalente e non abbia inciso sulla determinazione della pena
art. 606 comma 1 c.p.p.
dispositivo che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; sui vari lett. (b, c, e) i ricorrenti avevano proposto censure invocate ma la Corte le ha ritenute inammissibili o infondate
art. 616 c.p.p.
prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle Ammende
art. 132 cod. pen.
principio generale sulla determinazione della pena cui si è richiamata la Corte per ricordare la discrezionalità del giudice di merito
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena; la Corte ha sottolineato che la valutazione della congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito salvo motivazione illogica o arbitraria
Massime di principio
- Se una circostanza aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti e non ha inciso sulla determinazione della pena, il ricorso per l'esclusione di tale aggravante può essere privo di interesse e quindi inammissibile in Cassazione (art.568 c.p.p.).
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: le critiche che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili se la motivazione di merito è logica, congrua e non apodittica.
- Le censure generiche o aspecifiche sulla congruità della pena sono insufficienti: per ottenere successo in Cassazione occorre dimostrare errori di diritto o vizio motivazionale grave (arbitrarietà, illogicità) nella determinazione della pena.
- Per contestare l'applicazione di un'aggravante in modo utile in sede di legittimità, è opportuno dimostrare che la sua applicazione abbia effettivamente inciso sul calcolo della pena (art.133 cod. pen.) o che la motivazione che la regge sia manifestamente illogica o carente.
- Le richieste basate su valutazioni di fatto (es. affidabilità di captazioni o testi, ruolo concreto nell'associazione) sono di competenza del giudice di merito; in sede di Cassazione il ricorrente deve evidenziare vizi di diritto o macroscopiche carenze logiche della motivazione per ottenere accoglimento.
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