Cassazione Penale, Sentenza n. 16990/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 21/11/2023 che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. a), per detenzione di hashish e marijuana e per aver ceduto una dose di marijuana a una ragazza minorenne. Il ricorso sviluppa sei motivi: 1) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (obbligo di specifico mandato ad impugnare per l'imputato assente) in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.; 2) nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato della citazione a giudizio in appello (art. 178, lett. c)) e doglianza sulla mancata ricerca d'ufficio da parte della Corte d'appello, con richiamo alla presunta sopravvenuta irreperibilità dell'imputato; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto all'accertamento della cessione alla minorenne (incongruenze testimoniali e presenza di altri soggetti simili sul luogo); 4) errore nella esclusione della finalità di consumo personale (quantità minima, assenza di strumenti per lo spaccio, mancata suddivisione in dosi); 5) contestazione dell'aggravante per cessione a minore (asserita ignoranza dell'età della ragazza e testimonianze che avrebbero potuto farla apparire maggiorenne); 6) omessa motivazione sulla misura della pena-base fissata sopra il minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale già affrontata in precedenti pronunce, ha escluso l'applicazione retroattiva della legge n. 114/2024 (che ha limitato l'obbligo di mandato per l'imputato assistito da difensore d'ufficio alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore) e ha affermato che, essendo il ricorso stato proposto durante la vigenza della formulazione originaria dell'art. 581- quater, il difensore avrebbe dovuto essere munito del mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza appellata. Non essendo stato prodotto detto mandato, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile e le doglianze non sono state esaminate nel merito. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, ritenendosi assente di colpa nella determinazione dell'inammissibilità ma valutando la manifesta infondatezza degli argomenti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma che punisce i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; applicata per la condanna alla detenzione e cessione di hashish e marijuana
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a)
art. 80, comma 1, lett. a)
Prevede aggravanti, tra cui la cessione a persona minorenne; nella sentenza è stata ritenuta applicabile alla cessione contestata
codice di procedura penale, art. 581, commi 1-ter e 1-quater
art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.
Regolano le modalità per la proposizione del ricorso per cassazione dell'imputato assente, imponendo il rilascio di un mandato specifico al difensore dopo la sentenza impugnata; la Corte le interpreta come condizioni procedurali di ammissibilità dell'impugnazione e non come limitazioni al diritto di difesa
legge n. 114 del 2024
Ha modificato l'obbligo di mandato in casi di processo in absentia, limitandolo all'imputato assistito da difensore d'ufficio, ma la Corte ha stabilito che tale modifica è applicabile solo alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore
codice di procedura penale, art. 161, comma 4
Consente la notificazione degli atti al difensore quando l'imputato risulti irreperibile presso il domicilio dichiarato; la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore effettuata ai sensi di questa norma
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
art. 178, lett. c) c.p.p.
Prevede la nullità per mancata notifica dell'atto di citazione a giudizio; il ricorrente deduceva tale nullità, ma la Corte ha valutato la regolarità della notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4
codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce la condanna del proponente del ricorso in cassazione in caso di inammissibilità al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato con fissazione della somma in 3.000 euro
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 24, 27, 111
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente per dedurre profili di illegittimità costituzionale dell'obbligo di mandato; la Corte ha ritenuto che le norme processuali impugnate non violino tali principi, bilanciando diritto di difesa e ragionevole durata del processo
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
sent. Sez. Un. n. 13808/2024
Ha affermato che la modifica introdotta dalla legge n. 114/2024 si applica solo alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore; principio richiamato per escludere la sua applicabilità al caso concreto
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di eventuale assenza di colpa del proponente nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha comunque applicato l'art. 616 c.p.p. ritenendo non sussistente tale assenza di colpa
Massime di principio
- Se l'imputato è assente, il difensore che intende proporre ricorso per cassazione deve essere munito, quando richiesto dalla normativa vigente al momento dell'impugnazione, di un mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o l'elezione del domicilio: l'assenza di tale mandato rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- Le modifiche legislative intervenute (es. legge n. 114/2024) trovano applicazione solo alle impugnazioni proposte dopo la loro entrata in vigore: verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione rispetto alla decorrenza della norma modificativa.
- La notifica al difensore prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima quando l'imputato risulti irreperibile presso il domicilio precedentemente dichiarato; per contrastare tale notifica è necessario provare che la dichiarazione di domicilio fosse sopravvenuta o che l'imputato non potesse ragionevolmente essere considerato informato della pendenza del processo.
- Le doglianze sul merito (travisamento della prova, motivazione illogica, valutazione delle quantità e finalità della detenzione, prova dell'aggravante per cessione a minore) non saranno esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali procedurali: è quindi cruciale curare la completezza dei presupposti di ammissibilità prima di investire la Cassazione delle questioni di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il proponente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la misura può essere influenzata dalla gravità e dal pregio delle argomentazioni presentate.
- Quando si contesta la notifica o la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, è importante documentare in modo chiaro e temporale gli eventi (es. data della sopravvenuta irreperibilità, ordinanze non eseguite, dichiarazioni di latitanza) per convincere il giudice della inefficacia della notifica al difensore.
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