Sentenza n. 1025/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 1058/2025, depositata e resa pubblica il 06.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14040/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 31.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Sono stati dedotti e documentati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza della parte interessata. Il commissario deve svolgere l'incarico obbligatoriamente e depositare gli atti esclusivamente mediante il processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato; in presenza di un titolo passato in giudicato e dell'inerzia dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'adempimento, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente l'attivazione del giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 26 c.p.a.
Costituisce, unitamente all'art. 91 c.p.c., il fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, quando sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In caso di mancata esecuzione spontanea del titolo, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione o comunicazione dell'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta prevista per l'esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche all'esecuzione di altre condanne pecuniarie, quando l'incarico sia affidato a un dirigente della stessa amministrazione resistente e rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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