Cassazione Civile, Ordinanza n. 03330/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di appalto di servizi relativi alla vigilanza armata e al piantonamento di un immobile. La società committente agiva per il risarcimento dei danni subiti dall'immobile per intrusioni e saccheggi da parte di ignoti, sostenendo l'inadempimento delle appaltatrici agli obblighi di vigilanza e controllo; una delle appaltatrici proponeva anche domanda riconvenzionale per il pagamento di compensi fatturati. Dopo il rigetto in primo grado della domanda principale e l'accoglimento della riconvenzionale, la società divenuta titolare dell'immobile proponeva appello, ma la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo inoltre assorbita la questione della riconvenzionale. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto inammissibile l'appello nonostante la specifica censura delle rationes decidendi del primo giudice; con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 111, co. 6, Cost. e 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, poiché la Corte d'appello aveva affermato in modo incomprensibile che le ragioni di inammissibilità "assorbivano" anche quelle di infondatezza relative alla domanda riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, l'atto di appello conteneva una critica specifica e analitica alle rationes decidendi della sentenza di primo grado, in particolare sul nesso causale tra l'inadempimento delle appaltatrici e i danni all'immobile, oltre che sulla questione del distacco dell'energia elettrica. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era apparente nella parte in cui sosteneva che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità "assorbisse" anche le ragioni di infondatezza relative alla domanda riconvenzionale, senza spiegare il passaggio logico-giuridico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
"modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado"
L'appello era specificamente articolato e non poteva essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità se conteneva la puntuale critica delle rationes decidendi della decisione di primo grado.
art. 111, co. 6, Cost.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva e comprensibile; è censurabile la motivazione solo apparente.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve esporre in modo intelligibile la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'appello è specifico quando individua le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata che si intendono contestare e spiega perché esse sarebbero errate; non è necessario un formalismo rubricatorio, se la critica sostanziale è chiara e puntuale.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non è legittima se l'atto impugnatorio censura analiticamente le rationes decidendi della sentenza di primo grado, anche quando la critica investe la ricostruzione del nesso causale tra inadempimento e danno.
- La motivazione è apparente quando il giudice afferma l'assorbimento di ulteriori questioni senza spiegare come il rilievo processuale posto a base della decisione renda logicamente superflua la loro trattazione; in tal caso la sentenza è cassabile per violazione dell'obbligo di motivazione.
- Nel giudizio di appello, la mancata specifica censura di una ratio decidendi autonoma può rendere inammissibile l'impugnazione; viceversa, se le rationes sono più d'una e l'appello le contesta in modo sostanziale, il rigetto per asserito difetto di specificità è erroneo.
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