Cassazione Civile, Ordinanza n. 35754/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Gli investitori hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, contro la sentenza di appello che aveva solo parzialmente accolto la loro domanda risarcitoria relativa a somme consegnate tra il 2000 e il 2006 a un promotore finanziario infedele, poi appropriatesene. In appello era stata riconosciuta la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del promotore e liquidati danni patrimoniali e non patrimoniali, ma erano state respinte le domande nei confronti della banca ex art. 2049 c.c., per prescrizione e, comunque, per mancanza di prova del nesso di occasionalità necessaria e dell'operatività del promotore nell'ambito delle mansioni. I ricorrenti hanno sostenuto: 1) la responsabilità della banca per il fatto del promotore, anche in base all'apparenza e alla loro buona fede; 2) l'insufficienza di motivazione sul principio dell'apparenza; 3) l'erronea valutazione delle prove sulla misura delle somme consegnate; 4) l'erronea quantificazione degli interessi, che avrebbero dovuto riflettere un investimento più fruttuoso; 5) l'erronea declaratoria di prescrizione dell'azione risarcitoria da fatto illecito; 6) l'erroneo rigetto della domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona nella vendita del 1 ottobre 2007; 7) l'omessa motivazione sulla mancata ammissione di interrogatorio formale, prova testimoniale, c.t.u. e istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi nella parte in cui censuravano il rigetto della responsabilità della banca, osservando che la decisione di merito era sorretta da una autonoma ratio di prescrizione, non validamente attaccata, e comunque da un accertamento di fatto insindacabile circa l'insussistenza del nesso di occasionalità necessaria e dell'apparenza colpevole. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al sesto, perché formulati come violazioni di legge ma diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale, attività riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il settimo motivo, perché non confrontato con la motivazione sul rigetto dell'esibizione e privo di specifica indicazione sulla decisività delle prove non ammesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore dei controricorrenti costituiti.
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
la responsabilità del preponente per il fatto illecito del dipendente presuppone che l'agente abbia operato nell'ambito delle incombenze affidategli e che sussista il nesso di occasionalità necessaria; in difetto di prova di tale nesso e in presenza di operazioni anomale percepibili dagli investitori, la responsabilità della banca non è configurabile
art. 1227 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nel giudizio di legittimità
art. 31 t.u.f.
richiamato dai ricorrenti a fondamento della responsabilità dell'intermediario per il promotore finanziario
art. 1223 c.c.
invocato per la liquidazione degli interessi e del danno da investimento alternativo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una diversa ricostruzione fattuale
art. 2947 c.c.
in tema di prescrizione dell'azione risarcitoria da fatto illecito, la Corte ha reputato la censura inammissibile perché diretta a contestare accertamenti di fatto sulla collocazione temporale dell'evento dannoso
art. 1414 c.c.
richiamato a sostegno della domanda di simulazione per interposizione fittizia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi che miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove documentali e sulla mancata contestazione
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi sulla diversa lettura delle risultanze istruttorie
art. 112 c.c.
richiamato nel ricorso, ma il riferimento normativo è improprio nel testo; la censura è stata comunque dichiarata inammissibile per difetto di specificità sul rigetto delle istanze istruttorie
art. 210 c.p.c.
l'istanza di esibizione è stata ritenuta generica ed esplorativa dalla Corte di merito; in cassazione la censura è stata dichiarata inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti accertati dai giudici di merito.
- La responsabilità del preponente per il fatto illecito del promotore o dipendente richiede la prova del nesso di occasionalità necessaria tra mansioni affidate e condotta dannosa; tale nesso può essere escluso quando l'agente operi in modo anomalo e senza spendere il nome del preponente.
- Se la decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, non utilmente censurata, le doglianze dirette contro altre rationes diventano inidonee a determinare la cassazione della sentenza.
- La contestazione della prescrizione o della collocazione temporale del fatto dannoso non può essere introdotta in cassazione mediante una rivalutazione del materiale probatorio, essendo necessario confrontarsi con l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata.
- Le doglianze contro il rigetto di prove istruttorie devono indicare specificamente la decisività delle prove non ammesse e confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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