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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38641/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16.05.2024 che dichiarò inammissibile l'opposizione avverso il rigetto della richiesta (istanza 06.08.2023) di restituzione di beni oggetto di confisca allargata disposta con ordinanza del 27.05.2021. I ricorrenti censuravano: (i) omissione di valutazione di due nuove consulenze tecnico-contabili allegate, ritenute idonee a dimostrare errori metodologici del giudice nella ricostruzione patrimoniale; (ii) eccessiva estensione temporale della confisca rispetto al tempus commissi delicti e violazione del principio di ragionevolezza; (iii) assenza di prova di interposizione fittizia e legittimità delle situazioni patrimoniali dei terzi; richiamo a profili costituzionali e convenzionali (art. 24 Cost., art. 7 CEDU) e a giurisprudenza di Sezioni Unite e Corte EDU per sostenere l'insussistenza dei presupposti per la confisca allargata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che l'istanza costituiva mera riproposizione di argomentazioni e prove già valutate nei precedenti provvedimenti (compresa la pronuncia della Cassazione n. 1386/2022 che aveva reso definitiva l'ordinanza di confisca) e che le consulenze tecniche prodotte non costituivano prova nuova se limitate a diverse valutazioni di dati già acquisiti. Ha inoltre ritenuto generiche e apodittiche le censure sulla mancata verifica di interposizione e sulla presunta sproporzione temporale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca allargata; nella vicenda il suo impiego per l'ablazione patrimoniale è stato ritenuto correttamente applicato e le questioni di legittimità costituzionale erano già state esaminate e ritenute infondate in precedenti decisioni della Corte di cassazione

  • art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione dei terzi ai provvedimenti di sequestro/confisca; l'istituto è disponibile ma l'opposizione può essere dichiarata inammissibile se ripropone censure già definite e prive di elementi nuovi

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la delibazione preliminare sull'ammissibilità dell'opposizione in sede esecutiva; applicata per dichiarare inammissibile l'istanza meramente ripropositiva

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Richiamata per la disciplina dei ricorsi avverso le decisioni di legittimità; nella vicenda i ricorsi esperiti con riferimento a precedenti provvedimenti erano stati dichiarati inammissibili

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento al patteggiamento che aveva comportato la condanna di Francesco Cardone e la confisca di una somma; elemento fattuale alla base dell'accertamento patrimoniale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; i vizi invocati (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) sono stati ritenuti genericamente formulati e privi di specificità tali da incidere sul giudicato

  • art. 667, comma 4 e art. 676 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in ordine alla conversione del ricorso in opposizione e alla trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto il richiamo generico e non supportato da elementi nuovi atti a far rimettere in discussione il giudicato

  • art. 7 CEDU

    Invocato sotto il profilo della responsabilità penale e della certezza della legge; la Corte ha ritenuto la censura non idonea, nella forma proposta, a sovvertire le decisioni già definitive

  • art. 1 Prot. Add. CEDU e art. 25, comma 2 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti in memoria; la Corte non ha ritenuto che il richiamo a questi principi, senza specifiche e nuove prove, giustificasse la revoca della confisca

Massime di principio

  • Non costituiscono "prove nuove" ai fini dell'ammissibilità di un'opposizione o di un ricorso per cassazione le consulenze o perizie che si limitano a una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già acquisiti al procedimento; solo elementi di fatto nuovi e non ancora valutati possono ritenersi idonei a mutare il giudicato
  • Un'istanza di restituzione o opposizione può essere dichiarata inammissibile quando ripropone argomentazioni e deduzioni già esaminate e respinte con provvedimenti diventati definitivi, o dopo pronunce della Corte di cassazione che hanno reso il titolo ablativo definitivo
  • Le censure generiche, apodittiche o prive di specificazione puntuale dei profili di errore nella motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili: occorre indicare con precisione quali elementi, se valutati diversamente, avrebbero potuto determinate diversa decisione
  • Nella confisca allargata il giudice dell'esecuzione può limitarsi a dichiarare inammissibile l'opposizione se i presupposti dell'azione sono stati già vagliati e non emergono elementi nuovi; la prova della interposizione fittizia o della legittimità patrimoniale dei terzi va documentata in modo specifico
  • Richiami a profili costituzionali o convenzionali (es. art. 24 Cost., art. 7 CEDU) richiedono una concreta applicazione al caso concreto e non valgono a fondare, da soli e in maniera generica, la rinnovazione del giudizio sull'assetto patrimoniale già definitivamente accertato

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