Cassazione Civile, Ordinanza n. 06811/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia riguarda alcuni immobili acquistati da un soggetto nel 1971 e formalmente intestati a lui, mentre altri soggetti sostenevano che l'acquisto fosse avvenuto nell'ambito di un pactum fiduciae e che, per effetto di una procura irrevocabile a vendere rilasciata contestualmente e di una successiva scrittura transattiva del 1974, il titolare formale avesse riconosciuto che i beni erano in realtà di esclusiva proprietà dei mandanti e avesse assunto l'obbligo di consentirne la retrocessione. I ricorrenti hanno agito ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento degli immobili. In appello la domanda è stata respinta perché la Corte territoriale ha ritenuto necessario, per la validità del patto fiduciario immobiliare, un accordo scritto o una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ha escluso che la procura potesse valere come prova del pactum, ha attribuito rilievo alla mancanza di prova sulla provvista e ha ritenuto che la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della transazione del 1974 travolgesse anche le dichiarazioni in essa contenute. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: violazione degli artt. 1988, 1351, 1418, 1419, 1387 e 113 c.p.c.; omessa considerazione della dichiarazione ricognitiva contenuta nella transazione; ultrapetizione per avere il giudice affrontato un tema non devoluto; erronea qualificazione della procura irrevocabile e della transazione come incompatibili con il pactum fiduciae.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che il patto fiduciario avente ad oggetto immobili non richiede la forma scritta ad substantiam, trattandosi di accordo interno a contenuto obbligatorio, e che la prova della sua esistenza può essere data anche per presunzioni e tramite altri elementi istruttori, non essendo necessaria una dichiarazione scritta unilaterale del fiduciario. Ha inoltre precisato che la procura a vendere non è di per sé incompatibile con l'intestazione fiduciaria, se letta come strumento esecutivo dell'accordo, e che le dichiarazioni di scienza contenute in un atto dichiarato nullo come transazione possono avere valore confessorio se distinguibili dalla parte negoziale dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame del merito e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
azione per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere o attuare il trasferimento; nel caso, domanda di retrocessione degli immobili
art. 1351 c.c.
la Corte di merito lo aveva erroneamente richiamato per pretendere la forma scritta del pactum fiduciae immobiliare; la Cassazione esclude che tale norma si applichi in questi termini al patto fiduciario
art. 1988 c.c.
la dichiarazione unilaterale del fiduciario può avere effetto ricognitivo/confermativo del rapporto fondamentale e comportare astrazione processuale della causa, esonerando il fiduciante dall'onere di provarlo
art. 1325 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel censurare la pretesa nullità per difetto di forma; la Cassazione esclude la necessità della forma scritta ad substantiam per il pactum fiduciario immobiliare
art. 1418 c.c.
invocato per sostenere la nullità ritenuta dal giudice di merito; la Cassazione considera errato il presupposto di nullità per difetto di forma
art. 112 c.p.c.
dedotto come violazione per ultrapetizione; il testo non contiene una specifica statuizione autonoma della Corte su questo profilo, essendo i motivi accolti unitariamente
art. 1387 c.c.
richiamato in tema di procura e rappresentanza; la Cassazione osserva che il mandato/procura può essere strumento esecutivo del patto fiduciario e non ne esclude la sussistenza
art. 1419 c.c.
invocato per sostenere la sopravvivenza delle dichiarazioni di scienza contenute nell'atto nullo; la Cassazione ritiene che tali dichiarazioni possano essere autonomamente valutate se separabili dalla parte negoziale dell'atto
art. 113 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in relazione alla decisione di merito; dal testo non emerge una autonoma interpretazione di questa norma
art. 360 c.p.c.
norma sul ricorso per cassazione richiamata nei singoli motivi; il provvedimento decide nel merito della fondatezza delle censure
Cass. Sez. U., n. 6459 del 06/03/2020
"Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario"
il patto fiduciario immobiliare è valido anche se verbale; il tema decisivo è la prova dell'accordo, non la sua forma; la dichiarazione unilaterale del fiduciario è solo ricognitiva e non esclusiva come mezzo di prova
Massime di principio
- Il pactum fiduciae avente ad oggetto beni immobili non è soggetto, di regola, a forma scritta ad substantiam: la sua validità non dipende dalla trascrizione documentale dell'accordo, ma dalla sua effettiva esistenza e provabilità in giudizio.
- La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario che riconosca l'intestazione fiduciaria e prometta il ritrasferimento non costituisce la fonte esclusiva dell'obbligazione, ma ha valore meramente confermativo del rapporto fondamentale già sorto dal patto fiduciario.
- Una procura a vendere o un mandato con rappresentanza non esclude, di per sé, l'esistenza di un'intesa fiduciaria; occorre verificare in concreto se tale strumento sia stato predisposto come mezzo esecutivo dell'accordo.
- Quando un atto dichiarato nullo come transazione contiene anche dichiarazioni di scienza su situazioni preesistenti, tali dichiarazioni possono conservare rilevanza probatoria/confessoria se separabili dalla parte negoziale invalida.
- Il giudice di merito non può rifiutare la prova del pactum fiduciae immobiliare facendo leva sulla mancanza di una forma scritta che la legge non richiede; deve invece valutare complessivamente tutti gli elementi istruttori disponibili.
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