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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06811/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia riguarda alcuni immobili acquistati da un soggetto nel 1971 e formalmente intestati a lui, mentre altri soggetti sostenevano che l'acquisto fosse avvenuto nell'ambito di un pactum fiduciae e che, per effetto di una procura irrevocabile a vendere rilasciata contestualmente e di una successiva scrittura transattiva del 1974, il titolare formale avesse riconosciuto che i beni erano in realtà di esclusiva proprietà dei mandanti e avesse assunto l'obbligo di consentirne la retrocessione. I ricorrenti hanno agito ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento degli immobili. In appello la domanda è stata respinta perché la Corte territoriale ha ritenuto necessario, per la validità del patto fiduciario immobiliare, un accordo scritto o una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ha escluso che la procura potesse valere come prova del pactum, ha attribuito rilievo alla mancanza di prova sulla provvista e ha ritenuto che la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della transazione del 1974 travolgesse anche le dichiarazioni in essa contenute. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: violazione degli artt. 1988, 1351, 1418, 1419, 1387 e 113 c.p.c.; omessa considerazione della dichiarazione ricognitiva contenuta nella transazione; ultrapetizione per avere il giudice affrontato un tema non devoluto; erronea qualificazione della procura irrevocabile e della transazione come incompatibili con il pactum fiduciae.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che il patto fiduciario avente ad oggetto immobili non richiede la forma scritta ad substantiam, trattandosi di accordo interno a contenuto obbligatorio, e che la prova della sua esistenza può essere data anche per presunzioni e tramite altri elementi istruttori, non essendo necessaria una dichiarazione scritta unilaterale del fiduciario. Ha inoltre precisato che la procura a vendere non è di per sé incompatibile con l'intestazione fiduciaria, se letta come strumento esecutivo dell'accordo, e che le dichiarazioni di scienza contenute in un atto dichiarato nullo come transazione possono avere valore confessorio se distinguibili dalla parte negoziale dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame del merito e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    azione per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere o attuare il trasferimento; nel caso, domanda di retrocessione degli immobili

  • art. 1351 c.c.

    la Corte di merito lo aveva erroneamente richiamato per pretendere la forma scritta del pactum fiduciae immobiliare; la Cassazione esclude che tale norma si applichi in questi termini al patto fiduciario

  • art. 1988 c.c.

    la dichiarazione unilaterale del fiduciario può avere effetto ricognitivo/confermativo del rapporto fondamentale e comportare astrazione processuale della causa, esonerando il fiduciante dall'onere di provarlo

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel censurare la pretesa nullità per difetto di forma; la Cassazione esclude la necessità della forma scritta ad substantiam per il pactum fiduciario immobiliare

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità ritenuta dal giudice di merito; la Cassazione considera errato il presupposto di nullità per difetto di forma

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come violazione per ultrapetizione; il testo non contiene una specifica statuizione autonoma della Corte su questo profilo, essendo i motivi accolti unitariamente

  • art. 1387 c.c.

    richiamato in tema di procura e rappresentanza; la Cassazione osserva che il mandato/procura può essere strumento esecutivo del patto fiduciario e non ne esclude la sussistenza

  • art. 1419 c.c.

    invocato per sostenere la sopravvivenza delle dichiarazioni di scienza contenute nell'atto nullo; la Cassazione ritiene che tali dichiarazioni possano essere autonomamente valutate se separabili dalla parte negoziale dell'atto

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in relazione alla decisione di merito; dal testo non emerge una autonoma interpretazione di questa norma

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione richiamata nei singoli motivi; il provvedimento decide nel merito della fondatezza delle censure

  • Cass. Sez. U., n. 6459 del 06/03/2020

    "Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario"

    il patto fiduciario immobiliare è valido anche se verbale; il tema decisivo è la prova dell'accordo, non la sua forma; la dichiarazione unilaterale del fiduciario è solo ricognitiva e non esclusiva come mezzo di prova

Massime di principio

  • Il pactum fiduciae avente ad oggetto beni immobili non è soggetto, di regola, a forma scritta ad substantiam: la sua validità non dipende dalla trascrizione documentale dell'accordo, ma dalla sua effettiva esistenza e provabilità in giudizio.
  • La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario che riconosca l'intestazione fiduciaria e prometta il ritrasferimento non costituisce la fonte esclusiva dell'obbligazione, ma ha valore meramente confermativo del rapporto fondamentale già sorto dal patto fiduciario.
  • Una procura a vendere o un mandato con rappresentanza non esclude, di per sé, l'esistenza di un'intesa fiduciaria; occorre verificare in concreto se tale strumento sia stato predisposto come mezzo esecutivo dell'accordo.
  • Quando un atto dichiarato nullo come transazione contiene anche dichiarazioni di scienza su situazioni preesistenti, tali dichiarazioni possono conservare rilevanza probatoria/confessoria se separabili dalla parte negoziale invalida.
  • Il giudice di merito non può rifiutare la prova del pactum fiduciae immobiliare facendo leva sulla mancanza di una forma scritta che la legge non richiede; deve invece valutare complessivamente tutti gli elementi istruttori disponibili.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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