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Sentenza

Sentenza n. 332/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 189/2025.

Giustizia amministrativa202504956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la deliberazione regionale di approvazione della riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche e territoriali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con i primi due motivi, l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, con il terzo, riproponendo le censure rivolte alla deliberazione della Giunta regionale che non aveva previsto l’attivazione, presso l’istituto comprensivo interessato, della scuola secondaria di primo grado nel capoluogo comunale. Il Comune sosteneva: l’omessa istruttoria sulla propria proposta; il difetto di motivazione dell’atto di pianificazione; l’illegittima considerazione di esigenze finanziarie; il difetto di presupposto e di trasparenza delle determinazioni del tavolo tecnico; la lesione delle prerogative comunali; la contraddittorietà tra disciplina regionale e atti della Città Metropolitana; l’illegittima mancata attivazione del potere sostitutivo regionale; nonché difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Il TAR aveva inoltre rilevato l’omessa impugnazione del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale che aveva recepito le modifiche della rete scolastica e il mancato rinnovo della notificazione del ricorso alle amministrazioni statali secondo quanto disposto dal giudice.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo fondata la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale, atto statale incidente sull’organizzazione della rete scolastica. L’autonomia regionale esercitata con la deliberazione impugnata riguardava il profilo organizzativo della rete, mentre il decreto statale non impugnato costituiva comunque un atto rilevante e non superabile ai fini della concreta organizzazione degli istituti scolastici. Il Collegio ha ritenuto che, anche ove fossero state accolte le ulteriori censure, esse non avrebbero potuto incidere sull’assetto risultante dagli atti non impugnati. Ha inoltre esaminato incidentalmente la fondatezza delle doglianze sostanziali, rilevando che la Regione si era limitata al contenimento del numero delle autonomie scolastiche, senza riorganizzare i punti di erogazione del servizio già esistenti; la delibera della Città Metropolitana, non impugnata, aveva mantenuto l’assetto precedente. La proposta comunale di istituire un nuovo punto di erogazione non rispettava i criteri dimensionali richiamati dalle linee guida regionali e dal d.P.R. 81/2009, non risultando raggiunta la soglia ordinaria di 35 iscritti né ricorrendo una deroga. È stata quindi ritenuta ragionevole la motivazione regionale fondata sull’esigenza di non alterare l’assetto organizzativo e di contenere gli oneri finanziari connessi all’organico. Il Comune non aveva dimostrato che la nuova istituzione fosse necessaria per garantire il diritto allo studio di almeno 35 studenti o per fronteggiare specifiche criticità territoriali. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Disciplina il rinnovo della notificazione del ricorso disposto dal giudice; il TAR aveva ritenuto non correttamente eseguito il rinnovo nei confronti delle amministrazioni statali.

  • d.m. n. 127/2023

    Costituisce il riferimento nazionale per il contenimento delle autonomie scolastiche nell’ambito del piano di dimensionamento per l’anno scolastico 2025/2026.

  • d.P.R. 81/2009

    È richiamato quale fonte dei criteri dimensionali per i punti di erogazione del servizio della scuola secondaria di primo grado, con soglia ordinaria di 35 iscritti e riduzione a 20 nei casi derogatori.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    È invocato dal Comune per sostenere l’obbligo di motivazione dell’atto regionale quale atto di organizzazione amministrativa; il giudice non accoglie tale censura, ritenendo ragionevole la motivazione dell’atto.

Massime di principio

  • Quando l’assetto organizzativo contestato deriva dal concorso di più atti amministrativi, la mancata impugnazione dell’atto successivo o comunque autonomamente lesivo può determinare la carenza di interesse al ricorso contro il solo atto presupposto, se l’eventuale annullamento di quest’ultimo non è idoneo a modificare concretamente l’assetto contestato.
  • La contestazione di un atto regionale di dimensionamento scolastico non è utilmente proponibile se l’amministrazione ricorrente non impugna anche gli ulteriori atti statali o territoriali che recepiscono o consolidano l’organizzazione della rete scolastica e che restano ostativi al soddisfacimento della sua pretesa.
  • La scelta amministrativa di non istituire nuovi punti di erogazione del servizio scolastico può essere motivata da esigenze di contenimento delle autonomie, dell’organico e della spesa pubblica, purché risulti coerente con i criteri dimensionali applicabili e con l’istruttoria svolta.
  • La proposta comunale di istituire un nuovo punto di erogazione del servizio scolastico non è sufficiente a fondare una posizione tutelabile quando non rispetta le soglie dimensionali previste dalla disciplina applicabile e non sono dimostrate le condizioni derogatorie o specifiche esigenze territoriali.
  • L’omessa adozione di un nuovo piano da parte dell’ente territoriale competente non integra necessariamente inerzia illegittima, quando l’ente abbia deliberato di mantenere l’assetto organizzativo precedente e l’amministrazione regionale si sia limitata a operare il contenimento delle autonomie previsto dalla disciplina nazionale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRegioni e rapporti tra livelli di governoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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