Cassazione Penale, Sentenza n. 44347/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava: 1) la mancata traduzione in lingua a lui nota dell'informazione di garanzia e degli atti di indagine e processuali successivi, con conseguente nullità per violazione degli artt. 143 comma 2 e 178 comma 1 lett. c) c.p.p.; si sosteneva che la presunzione di conoscenza dell'italiano non fosse applicabile allo straniero e che l'assenza di traduzione avesse leso il diritto di difesa; 2) la carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo al rifiuto della sospensione condizionale della pena e della non menzione, cioè che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato la previsione negativa sul giudizio prognostico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto l'argomentazione astratta e priva di novità, richiamando le valutazioni dei giudici di merito che avevano ritenuto l'imputato dotato di sufficiente cognizione dell'italiano: deposizione della polizia, possesso di carta d'identità comunale da oltre sei anni e radicamento territoriale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice non carente né contraddittoria: la negazione della sospensione condizionale è risultata congrua in considerazione della professionalità dell'imputato, della gestione continuativa di un negozio e della commercializzazione su larga scala di merce contraffatta, elementi che giustificano un giudizio prognostico negativo. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
articolo 606, lett. c), c.p.p.
Indicata come norma di riferimento per il motivo di cassazione relativo alla violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché riproposizione di argomentazioni già esaminate e prive di novità.
articolo 606, lett. e), c.p.p.
Norma richiamata per il motivo relativo alla carenza/contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non contraddittoria.
articolo 143, comma 2, c.p.p.
La norma sulla presunzione di conoscenza dell'italiano è stata interpretata in senso non assoluto: i giudici di merito hanno valutato elementi di fatto (deposizioni, carta d'identità, radicamento) che confermavano la conoscenza della lingua da parte dell'imputato, escludendo la necessità della traduzione.
articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Riferita alla possibile nullità degli atti per mancata traduzione; la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata alla luce delle valutazioni di fatto operate dai giudici di merito circa la comprensione della lingua.
articolo 616, cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mera affermazione difensiva di mancato contatto o comunicazione non è sufficiente: il giudice valuta gli elementi di fatto disponibili (deposizioni, documenti di identità, radicamento territoriale) per stabilire se l'imputato comprendesse la lingua italiana e se quindi fosse necessaria la traduzione degli atti.
- La presunzione di conoscenza della lingua prevista dall'art. 143 c.p.p. può essere superata solo con prove concrete e nuove rispetto a quanto già esaminato; riproporre argomentazioni già valutate senza elementi nuovi difficilmente regge in cassazione.
- La decisione negativa sulla sospensione condizionale della pena richiede motivazione, ma la valutazione prognostica può legittimamente fondarsi sulla professionalità dell'imputato e sulla scala e continuità dell'attività illecita, concludendo per un elevato rischio di recidiva.
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti né sostituisce le valutazioni di merito: accoglie i motivi solo se rileva vizi di legge o una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente.
- In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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