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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25304/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il difensore ha dedotto violazione di legge e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e carenza della motivazione, sostenendo che l'art. 87 del d.lgs. 150/22 avrebbe differito l'entrata in vigore della novella dell'art. 582 cod.proc.pen., rendendo quindi valida l'impugnazione trasmessa per raccomandata alla cancelleria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 150/22, sia stato abrogato l'art. 583 cod.proc.pen. (che consentiva la trasmissione a mezzo raccomandata) e che la nuova disciplina (art. 582 cod.proc.pen. e le disposizioni transitorie dell'art. 87-bis del d.lgs. 150/22) impone modalità elettroniche di deposito, in particolare il deposito tramite PEC o la presentazione "personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria". Perciò la trasmissione mediante raccomandata non è più ammessa e l'impugnazione è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza dispone inoltre gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 583 cod. proc. pen. (abrogato)

    "proporre l'impugnazione...con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria"

    Norma abrogata che in precedenza consentiva la trasmissione degli atti di impugnazione mediante raccomandata; l'abrogazione rende quella modalità non più valida.

  • art. 582 cod. proc. pen. (novellato)

    "personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento"

    La nuova formulazione impone modalità di presentazione diverse da quella per raccomandata: prevede la presentazione nella cancelleria (anche tramite incaricato) e si collega alle modalità telematiche previste dalla disciplina ad hoc.

  • d.lgs. 150/22, art. 87

    Richiamato dal ricorrente come norma di differimento dell'entrata in vigore, ma la Corte ritiene che non sanasse l'uso della raccomandata rispetto alla disciplina che ha abrogato l'art. 583.

  • d.lgs. 150/22, art. 87-bis

    "è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici..." e le disposizioni "si applicano a tutti gli atti di impugnazione..."

    Disposizioni transitorie che consentono, fino all'adozione della normativa sul deposito telematico, il deposito con valore legale mediante PEC e precisano che la disciplina transitoria si applica agli atti di impugnazione; la Corte le interpreta come la misura rilevante che sostituisce la possibilità della raccomandata.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento per la futura disciplina del deposito telematico; la Corte evidenzia che fino all'emanazione dei regolamenti per il deposito telematico vigono le disposizioni transitorie (art. 87-bis).

  • art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiesta dal difensore come profilo di illegittimità (probabile riferimento a garanzie processuali) ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione della Convenzione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte; la sentenza ordina gli adempimenti previsti da tale disposizione.

  • art. 461 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (richiamati nel contesto dell'art. 87-bis)

    Indicati come esempi delle figure processuali alle quali, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni transitorie sul deposito tramite PEC.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/22 la trasmissione delle impugnazioni tramite raccomandata non è più affidabile: occorre rispettare le modalità previste dalla nuova disciplina (PEC o deposito in cancelleria).
  • Fino all'emanazione dei regolamenti sul deposito telematico, il deposito tramite PEC dall'indirizzo iscritto nel registro generale degli indirizzi elettronici ha valore legale ed è la modalità transitoria prevista per gli atti di impugnazione.
  • In alternativa alla PEC, la normativa ammette la presentazione "personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria"; se possibile e nei casi dubbi, è prudente provvedere al deposito in cancelleria oltre che a inviare la PEC.
  • La mancata osservanza delle nuove modalità di deposito può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione e l'applicazione di sanzioni pecuniarie e spese processuali.
  • Gli avvocati devono verificare l'iscrizione e l'uso corretto degli indirizzi elettronici (PEC) e conservare le ricevute di trasmissione come prova; in caso di controversia sull'ammissibilità, la concreta formulazione delle disposizioni transitorie (art. 87-bis) sarà decisiva.
  • Nel formulare censure sul piano costituzionale o convenzionale (es. CEDU) contro regole procedurali nuove, è necessario dimostrare un pregiudizio concreto collegato all'impossibilità di utilizzare le modalità richieste dalla legge; altrimenti tali censure rischiano di essere ritenute manifestamente infondate.

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