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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05250/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 111 Cost., il decreto del tribunale che gli aveva liquidato il compenso maturato per l'attività svolta quale commissario giudiziale di un concordato preventivo. Ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione dell'art. 39 l.fall., censurando la decisione per difetto di motivazione e per mancata specificazione dei criteri seguiti nella quantificazione del compenso. In particolare, ha sostenuto che il tribunale non avrebbe valorizzato le ragioni esposte nell'istanza di liquidazione, che chiedeva di considerare sia l'attività antecedente sia quella successiva all'omologazione, nonché la sollecitudine, l'importanza dell'opera e i risultati ottenuti, asseritamente superiori a quelli programmati. Il ricorrente lamentava inoltre che il tribunale avesse liquidato una somma prossima al minimo senza adeguato riferimento ai parametri del d.m. n. 30/2012.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale avesse invece esplicitamente considerato i dati rilevanti ai fini della liquidazione, cioè l'attivo realizzato, il passivo accertato, l'attività prestata, la diligenza, i risultati conseguiti, la durata della procedura e la sua particolare importanza e complessità. La liquidazione di euro 120.532,07, collocata sopra il minimo e poco sotto il medio, è stata reputata espressione di discrezionalità di merito e sufficientemente motivata. La Corte ha aggiunto che la soppressione della liquidazione distinta per le due fasi del concordato non consente di reintrodurre surrettiziamente tale duplicazione mediante una maggiore valorizzazione dei parametri legali. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le conseguenze economiche previste dall'art. 380-bis c.p.c., con condanna alla somma di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale base del ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso.

  • art. 39 l.fall.

    Il parametro invocato per censurare la liquidazione del compenso del commissario giudiziale e la relativa motivazione.

  • art. 1, comma 1, d.m. n. 30/2012

    I parametri di quantificazione del compenso devono tenere conto di attività, diligenza, risultati conseguiti, durata della procedura, importanza e complessità.

  • art. 3 Cost.

    La Corte richiama la ratio della modifica normativa che ha eliminato la duplicazione del compenso tra fase ante e post omologa, ritenendola imposta dall'irragionevolezza della precedente disciplina.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del ricorso in conformità alla proposta comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal terzo comma.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È la norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La liquidazione del compenso del commissario giudiziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché la motivazione dia conto dei criteri legali rilevanti e dei dati concreti della procedura.
  • Ai fini della determinazione del compenso del commissario giudiziale devono essere valutati in modo unitario l'attività svolta, la diligenza impiegata, i risultati conseguiti, la durata della procedura, nonché la sua importanza e complessità.
  • Non è consentito far riemergere, attraverso una diversa e più favorevole applicazione dei parametri di legge, una duplicazione del compenso per le fasi del concordato che la disciplina vigente ha espressamente eliminato.
  • Il sindacato di legittimità sulla liquidazione del compenso non può risolversi in una rivalutazione del merito quando il giudice di merito abbia indicato, sia pure sinteticamente, gli elementi considerati e abbia collocato la somma liquidata entro i limiti minimo-massimo previsti dalla normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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