Regolamento (UE) 2023/573
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/573 della Commissione del 10 marzo 2023 che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi di origine ammessa per alcune categorie di prodotti avicoli e derivati, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Argentina e negli Stati Uniti e della risoluzione di un focolaio nel Regno Unito. In particolare, restringe o sospende l’autorizzazione per specifiche zone e introduce, per l’Argentina, un trattamento di riduzione dei rischi per taluni prodotti a base di carne. Le modifiche sono effettuate sugli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché prodotti a base di carne di tali specie, con aggiornamenti relativi ad Argentina, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle autorizzazioni relative ad Argentina, Regno Unito e Stati Uniti, con effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina i movimenti interni nell’Unione, ma solo l’ammissibilità all’ingresso da paesi terzi/zona terza in funzione della situazione sanitaria animale.
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi e zone per prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/573 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché prodotti a base di carne ottenuti da tali specie. La misura risponde all’evoluzione della situazione sanitaria legata all’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Argentina, Regno Unito e Stati Uniti.
Contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che prevede che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale possano entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli appositi elenchi. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite in ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi autorizzativi. Il presente atto interviene in particolare sugli allegati V, XIV e XV di quest’ultimo regolamento.
Argentina
Dai considerando emerge che il 3 marzo 2023 l’Argentina ha notificato un focolaio di HPAI nella provincia di Río Negro, confermato il 28 febbraio 2023 mediante RT-PCR. In ragione di tale evento e in assenza di garanzie di regionalizzazione, la Commissione ha ritenuto opportuno non autorizzare più l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna provenienti dall’Argentina. Inoltre, per i prodotti a base di carne è imposto il trattamento di riduzione dei rischi D di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce relativa all’Argentina è sostituita con riferimento alla zona AR-0 e alle categorie POU, RAT e GBM.
Regno Unito
Per il Regno Unito, la Commissione ha valutato le informazioni trasmesse in merito a un focolaio di HPAI in uno stabilimento avicolo del Leicestershire, confermato il 27 ottobre 2022, nonché le misure di abbattimento totale e di pulizia/disinfezione adottate. La Commissione ha concluso che il focolaio risulta estinto e che non sussiste più il rischio che aveva giustificato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli dalla zona interessata. Di conseguenza, negli allegati V e XIV la riga relativa alla zona GB-2.223 è sostituita, con date rilevanti 27.10.2022 e 1.3.2023.
Stati Uniti
Gli Stati Uniti hanno notificato otto focolai di HPAI nel pollame, localizzati in Florida, Illinois, Nebraska, Pennsylvania e Virginia, confermati tra il 21 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2023. Le autorità statunitensi hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale. Sulla base della valutazione della Commissione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone soggette a restrizioni non è più autorizzato. Gli allegati V e XIV aggiungono le zone US-2.417 a US-2.424, con le relative date di applicazione e, per l’allegato V, le descrizioni geografiche delle zone circolari di 10 km.
Disposizioni operative negli allegati
L’allegato V, parte 1, sezione B, viene aggiornato per il Regno Unito e per gli Stati Uniti relativamente a pollame e materiale germinale di pollame; la parte 2 dello stesso allegato inserisce le descrizioni delle nuove zone statunitensi. L’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene aggiornato per Argentina, Regno Unito e Stati Uniti relativamente a carni fresche di pollame e selvaggina da penna e a prodotti a base di carne. L’allegato XV, parte 1, sezione A, viene modificato per la sola Argentina, con una nuova articolazione delle categorie ammesse per la zona AR-0, AR-1 e AR-2.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione urgente motivata dalla situazione epidemiologica nei paesi interessati.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di origine autorizzata
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento, per adeguare gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle partite interessate.
Argentina: restrizione dell’ingresso e trattamento di riduzione dei rischi
Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce relativa all’Argentina è sostituita: per la zona AR-0 risultano elencate le categorie POU, RAT e GBM con applicazione dal 28.2.2023. Dai considerando risulta che, a causa di un focolaio di HPAI nella provincia di Río Negro e in assenza di garanzie di regionalizzazione, l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da tali specie non è più autorizzato; per i prodotti a base di carne è imposto il trattamento di riduzione dei rischi D di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Regno Unito: aggiornamento della zona GB-2.223
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, le righe relative alla zona GB-2.223 sono sostituite. Per il Regno Unito, il focolaio HPAI in uno stabilimento avicolo del Leicestershire, considerato estinto dalla Commissione, non giustifica più la sospensione dell’ingresso da tale zona; le date rilevanti richiamate negli allegati sono 27.10.2022 e 1.3.2023.
Stati Uniti: nuove zone soggette a restrizioni per HPAI
Per gli Stati Uniti, l’allegato V, parte 1, sezione B, aggiunge le zone US-2.417 a US-2.424 per il pollame e il materiale germinale di pollame, con date di applicazione tra il 21.2.2023 e il 28.2.2023; la parte 2 dell’allegato V inserisce le corrispondenti descrizioni geografiche (zone circolari di raggio 10 km). Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiunte le stesse zone per carni fresche di pollame e selvaggina da penna e per prodotti a base di carne, con le corrispondenti date. Dai considerando emerge che tali zone sono state istituite in seguito a otto focolai di HPAI e all’adozione di zone di controllo di almeno 10 km.
Entrata in vigore e urgenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nei considerando si precisa che, vista la situazione epidemiologica in Argentina e negli Stati Uniti, le modifiche devono avere effetto con urgenza.
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