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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/605

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/605 della Commissione, del 9 marzo 2023, relativo all’autorizzazione di oleato di etile, nona-2,6-dien-1-olo, pent-2-en-1-olo, trans-2,cis-6-nonadien-1-olo, 2-dodecenale, nona-2(trans),6(cis)-dienale, nona-2,4-dienale, trans-2-nonenale, 2,4-decadienale, epta-2,4-dienale, deca-2(trans),4(trans)-dienale, dodec-2(trans)-enale, ept-2(trans)-enale, non-2-enale, nona-2(trans),6(trans)-dienale, undec-2(trans)-enale, trans-2-ottenale, trans-2-decenale, tr-2, tr-4-nonadienale, tr-2, tr-4-undecadienale, acetato di es-2(trans)-enile, butirrato di es-2-enile, ott-1-en-3-one, isopulegolo, 4-terpinenolo, butirrato di linalile, formiato di linalile, propionato di linalile, isobutirrato di linalile, 3-metil-2-ciclopenten-1-one, 3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile, benzofenone, cinnamato di benzile, salicilato di etile, 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene, mircene e beta-ocimene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, una lunga serie di sostanze aromatiche già esistenti come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa a seguito della valutazione EFSA, che non ha rilevato effetti negativi su animali, consumatori o ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha richiesto cautele specifiche per la protezione degli utilizzatori. Il testo disciplina inoltre etichettatura, condizioni di impiego e un regime transitorio per la commercializzazione delle scorte prodotte secondo le regole precedenti. L’allegato contiene, per ciascuna sostanza, identificazione, purezza minima, limiti massimi di impiego e data di scadenza dell’autorizzazione.

Autorizzazione, come additivi per mangimi per tutte le specie animali, di numerose sostanze aromatiche organolettiche già esistenti, con relative condizioni d’uso, prescrizioni di etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano, nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo, gli additivi elencati nell’allegato, nonché le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che li contengono. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma per alcune sostanze l’allegato prevede limiti differenziati per categorie specifiche (ad esempio gatti, polli da ingrasso, galline ovaiole, suinetti, ruminanti, animali acquatici). Non si applica all’uso degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, espressamente non autorizzato dal regolamento (CE) n. 1831/2003; resta però possibile l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. Sono previste disposizioni transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima del 10 aprile 2023, con diversi termini a seconda della tipologia di prodotto e della destinazione a animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare.

Autorizzazione di numerose sostanze aromatiche come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/605 della Commissione autorizza una serie molto ampia di sostanze aromatiche già esistenti come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama i pareri EFSA adottati tra il 2012 e il 2022, dai quali risulta che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze non hanno effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità non ha però potuto esprimersi sulla sicurezza per gli utilizzatori durante la manipolazione, in assenza di studi pertinenti, né escludere possibili effetti irritanti o sensibilizzanti; per questo la Commissione introduce specifiche misure preventive e di etichettatura.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione riguarda gli additivi elencati nell’allegato, classificati come "additivi organolettici" nel gruppo funzionale "aromatizzanti", e si estende alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi che li contengono. In linea generale il regolamento riguarda tutte le specie animali, ma l’allegato prevede, per singole sostanze, limiti differenziati per categorie particolari, come gatti, suinetti, polli da ingrasso, galline ovaiole, ruminanti e animali allevati in acquacoltura. Il testo chiarisce inoltre che gli aromatizzanti non sono autorizzati nell’acqua di abbeveraggio; resta però possibile il loro impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Sostanze autorizzate e struttura dell’allegato

L’allegato contiene l’elenco nominativo delle sostanze autorizzate, tra cui, a titolo esemplificativo, oleato di etile, diversi aldeidi e alcoli insaturi, isopulegolo, 4-terpinenolo, vari esteri di linalile, benzofenone, cinnamato di benzile, salicilato di etile, mircene e beta-ocimene. Per ciascuna sostanza sono indicati:

  • il numero di identificazione dell’additivo;
  • la composizione e la caratterizzazione della sostanza attiva, inclusa la purezza minima;
  • la formula chimica, il numero CAS e il numero FLAVIS;
  • il metodo di analisi per l’identificazione nelle miscele di aromi, basato in via generale sulla gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL);
  • la specie o categoria animale destinataria;
  • il tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12 %;
  • le altre disposizioni specifiche;
  • la fine del periodo di autorizzazione, che per la maggior parte delle sostanze è fissata al 10 aprile 2033.

Obblighi di impiego e di etichettatura

Il regime tecnico è molto uniforme. Le sostanze devono essere incorporate nei mangimi sotto forma di premiscela e nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12 %; per alcune sostanze tale soglia varia in funzione della specie animale, ad esempio:

  • 1 mg/kg per taluni aromatizzanti destinati in generale a tutte le specie;
  • 5 mg/kg in numerosi altri casi;
  • limiti più bassi per gatti, specie acquatiche o alcune categorie zootecniche specifiche.

Quando il livello d’uso della premiscela può comportare il superamento del tenore massimo indicato in etichetta, devono essere riportati anche il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva. Per le sostanze destinate alle specie acquatiche, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve riportare, se del caso, l’indicazione della destinazione a animali allevati in sistemi di acquacoltura marina o sulla terraferma.

Sicurezza degli utilizzatori

Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare a carico degli utilizzatori degli additivi e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’impiego deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale, comprendenti protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Misure transitorie

Per consentire agli operatori di adeguarsi, il regolamento introduce un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 10 ottobre 2023 secondo la normativa previgente possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali sostanze, il termine è differenziato:

  • fino al 10 aprile 2024, se destinati ad animali da produzione alimentare;
  • fino al 10 aprile 2025, se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze aromatiche

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni specificate nell’allegato stesso.

Condizioni tecniche di impiego e limiti massimi

L’allegato stabilisce, per ciascun additivo, la specie o categoria animale interessata, il tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12 %, l’obbligo di incorporazione sotto forma di premiscela e, in molti casi, la durata dell’autorizzazione fino al 10 aprile 2033. Per alcune sostanze sono previsti limiti diversi per gatti, specie acquatiche, polli da ingrasso, galline ovaiole, suinetti o altre categorie.

Etichettatura e informazioni obbligatorie

Gli additivi e le premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo; se il livello d’uso della premiscela comporta il superamento di tale tenore, devono essere riportati anche gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva. Per le sostanze destinate alle specie acquatiche è richiesta, se del caso, l’indicazione specifica della destinazione a sistemi di acquacoltura marina o sulla terraferma.

Tutela degli utilizzatori e misure di sicurezza

Per tutte le sostanze autorizzate, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Il considerando evidenzia che l’EFSA non ha potuto concludere sulla sicurezza per gli utilizzatori in assenza di studi pertinenti.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte dei prodotti fabbricati ed etichettati prima del 10 ottobre 2023, se conformi alle norme precedenti, nonché dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 10 aprile 2024 per gli animali da produzione alimentare e prima del 10 aprile 2025 per gli animali non da produzione alimentare.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresanità animaleetichettaturamercato interno

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