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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/566

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/566 della Commissione del 10 marzo 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/566 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 introducendo modifiche tecniche e chiarimenti alle regole di sicurezza aerea. Gli interventi riguardano soprattutto le modalità di screening di passeggeri, bagaglio e merci, nonché l’adeguamento delle prescrizioni relative a nuove tecnologie di rilevazione come APID, EDS, ETD ed EVD. Vengono inoltre aggiornate alcune disposizioni sulla certificazione degli istruttori e sulla documentazione di sicurezza per il trasporto di merce/posta aerea.

Modifica puntuale del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sulle modalità tecniche di attuazione delle norme comuni sulla sicurezza aerea, con aggiornamenti su screening, tecnologie di rilevazione e formazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e ai soggetti coinvolti nell’attuazione delle misure di sicurezza aeroportuale e del trasporto aereo nell’Unione, inclusi screening di passeggeri, bagaglio a mano, bagagli, persone diverse dai passeggeri, merci e posta aerea, materiali del vettore aereo, provviste di bordo e forniture aeroportuali. Rileva inoltre per i soggetti che utilizzano o installano specifiche tecnologie e attrezzature di sicurezza (EDS, ETD, APID, EVD, scanner di sicurezza, WTMD, LEDS, MDE, dispositivi di scansione delle calzature) e per gli istruttori soggetti a certificazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1° aprile 2023; alcune disposizioni tecniche richiamano date specifiche, tra cui il 1° luglio 2023, il 1° luglio 2024 e l’uso di attrezzature installate dopo il 1° ottobre 2020.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza aerea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/566 interviene in modo mirato sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, adeguando diverse disposizioni tecniche di attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. La finalità, come emerge dai considerando, è quella di chiarire e armonizzare l’applicazione pratica delle regole, migliorare la certezza del diritto e aggiornare il quadro ai più recenti sviluppi tecnologici e di minaccia.

Contesto e finalità dell’intervento

La Commissione evidenzia che l’esperienza applicativa del regolamento del 2015 ha reso necessarie modifiche limitate ma significative in vari segmenti della disciplina: screening dei bagagli e delle persone, tecnologie di rilevazione, certificazione degli istruttori e controlli sulla merce/posta aerea. In particolare, vengono citati aggiornamenti riguardanti software APID, sistemi EDS per il bagaglio a mano, dispositivi ETD, scanner di sicurezza e dispositivi EVD, oltre a chiarimenti in materia di PLACI e di certificazione degli istruttori.

Ambito applicativo e decorrenza

Il regolamento modifica soltanto l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Si applica a decorrere dal 1° aprile 2023, dopo l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In quanto regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Screening di persone, bagagli e oggetti trasportati

Una parte rilevante delle modifiche riguarda lo screening degli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri e del bagaglio a mano. Per gli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri sono ora espressamente ammesse diverse modalità di controllo: ispezione manuale, raggi X, EDS, APID in combinazione con EDS, cani antiesplosivo e dispositivi ETD. Se l’addetto non riesce a escludere la presenza di articoli proibiti, l’oggetto deve essere respinto o sottoposto a ulteriori controlli fino a esito soddisfacente.

Per il bagaglio a mano, il regolamento conferma e aggiorna i metodi di screening ammessi: ispezione manuale, apparecchiature a raggi X, sistemi EDS, APID in combinazione con EDS, cani antiesplosivo associati all’ispezione manuale e dispositivi ETD. Anche qui, in caso di incertezza, il bagaglio deve essere respinto o sottoposto a ulteriore screening.

Uso delle tecnologie di rilevazione e gestione degli allarmi

Il testo specifica in modo più dettagliato il funzionamento dei sistemi di controllo. Con i raggi X, ogni immagine deve essere esaminata dall’addetto allo screening; con gli EDS, l’immagine può essere esaminata dall’addetto oppure analizzata tramite software APID. Quando si usa APID, la causa di ciascun allarme deve essere verificata fino a consentire la ragionevole sicurezza che non vengano introdotti articoli proibiti nell’area sterile o a bordo.

Per gli EDS, l’allarme deve essere risolto tramite ulteriore screening con metodologia supplementare. È prevista inoltre una disciplina specifica per gli EDS installati prima del 1° luglio 2023 e utilizzati senza APID: in tali casi, la causa dell’allarme deve essere verificata fino a conclusione soddisfacente e, se permane incertezza sulla natura dell’oggetto, il bagaglio deve essere sottoposto a ulteriore screening supplementare.

APID, EDS e requisiti operativi specifici

Il regolamento introduce anche un chiarimento operativo per l’uso combinato di APID e sistemi EDS conformi alle norme C1, C1+, C2 o C2+. In tale ipotesi, l’operatore o il soggetto che utilizza il sistema deve garantire che le procedure siano conformi al metodo operativo applicabile a tali norme, in particolare per lo screening di oggetti elettronici di grandi dimensioni e dei LAG.

Inoltre, per il bagaglio a mano si richiama espressamente la decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione, che contiene disposizioni supplementari.

Dispositivi di sicurezza: aggiornamento del perimetro tecnologico

Tra le modifiche più rilevanti vi è l’aggiornamento delle tecnologie di sicurezza soggette a requisiti di approvazione. Il punto 12.0.2.1 viene riscritto per elencare le attrezzature e i software che, se installati dopo il 1° ottobre 2020, possono essere installati solo se hanno ottenuto il “marchio UE” o lo status “in attesa di marchio UE”. L’elenco comprende WTMD, EDS, ETD, LEDS, MDE, scanner di sicurezza, dispositivi di scansione delle calzature, EVD e APID.

In parallelo, viene ampliato e aggiornato il lessico tecnico usato nelle varie disposizioni dell’allegato, includendo in modo espresso MDE, EVD e riferimenti coerenti alle diverse tecnologie di screening.

Requisiti tecnici per EDS e ETD

Per i sistemi EDS vengono precisati i requisiti minimi: devono rilevare e indicare, mediante un segnale d’allarme, quantità individuali specificate o superiori di materiale esplosivo o chimico contenuto nei bagagli o in altre spedizioni; il rilevamento deve essere indipendente dalla forma, dalla posizione o dall’orientamento del materiale. Sono inoltre aggiornate le formulazioni sui segnali di allarme, che comprendono sia la presenza del materiale esplosivo o chimico sia la presenza di oggetti che ne impediscono il rilevamento.

Quanto agli ETD, il regolamento chiarisce che devono essere in grado di raccogliere e analizzare tracce di particolato provenienti da superfici contaminate o dal contenuto di bagagli o spedizioni e segnalare la presenza di esplosivi o sostanze chimiche. Per gli ETD che utilizzano il campionamento del particolato, i requisiti dettagliati sono rinviati alla decisione di esecuzione C(2015)8005. La nuova disciplina stabilisce inoltre che gli standard per il rilevamento di esplosivi si applicano ai dispositivi in funzione dal 1° settembre 2014, mentre gli standard per il rilevamento di sostanze chimiche si applicano dal 1° luglio 2024 ai dispositivi in funzione dal 1° settembre 2014.

Nuovo capitolo su APID

Il regolamento sostituisce integralmente i capitoli 12.13 e 12.14, introducendo una disciplina autonoma per il software APID. Tale software deve essere in grado di rilevare e segnalare mediante allarme gli oggetti proibiti contenuti nei bagagli o in altre spedizioni. Sono previsti tre standard APID, ma i requisiti di dettaglio sono demandati alla decisione di esecuzione C(2015)8005 e all’appendice 12-M, che viene a sua volta sostituita con un rinvio a detta decisione.

Nuovo capitolo su EVD

Viene anche introdotta una disciplina organica per i dispositivi di rilevamento di vapori esplosivi (EVD). Questi strumenti devono analizzare campioni di aria per individuare vapori, aerosol e/o particelle sospese indicativi della presenza di esplosivi o materiali connessi ad esplosivi, emettendo un allarme in caso di esito positivo.

L’uso degli EVD è limitato agli ambienti e agli scopi per i quali sono stati approvati, distinguendo quattro ambiti di impiego: passeggeri e persone diverse dai passeggeri, bagaglio a mano, bagaglio da stiva e merce/posta aerea, posta, materiale del vettore aereo, provviste di bordo e forniture per l’aeroporto. I materiali di consumo non devono essere usati oltre le raccomandazioni del fabbricante o se le prestazioni risultano deteriorate.

Sono poi fissati standard minimi: almeno standard 1 per bagaglio da stiva, merce e posta aerea, posta, materiale del vettore aereo caricato nella stiva, provviste di bordo e forniture aeroportuali; almeno standard 3 per passeggeri, persone diverse dai passeggeri e bagaglio a mano. Anche in questo caso, i dettagli tecnici sono rinviati alla decisione di esecuzione C(2015)8005.

Merce e posta aerea, dichiarazioni e responsabilità del vettore

Nell’ambito della merce/posta aerea, il regolamento chiarisce che un vettore aereo non può caricare una spedizione per il trasporto nell’Unione se non sono state attuate in modo soddisfacente le misure previste ai punti 6.8.7.3 e 6.8.7.4, a seconda dei casi.

Viene inoltre aggiornato il testo dell’appendice 6-E, relativo alla dichiarazione di sicurezza per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la consegna di merce/posta aerea sottoposta a controlli di sicurezza. Il nuovo testo precisa anche alcune condizioni contrattuali, tra cui l’esistenza di un contratto di autotrasporto con l’agente regolamentato o il mittente conosciuto, oppure con il trasportatore sottoscrittore che non consente ulteriori subappalti e mantiene la piena responsabilità dell’intero trasporto per conto dell’agente regolamentato o del mittente conosciuto.

Certificazione degli istruttori

Il punto 11.5.1 viene modificato per chiarire l’ambito minimo della certificazione degli istruttori. La certificazione si applica almeno agli istruttori autorizzati a impartire la formazione di cui ai punti 11.2.3.1-11.2.3.5, nonché a quelli di cui al punto 11.2.4, salvo che si tratti esclusivamente della formazione di supervisori incaricati della supervisione delle persone di cui ai punti 11.2.3.6-11.2.3.11, e a quelli di cui al punto 11.2.5.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore aeronautico, il regolamento comporta un aggiornamento delle procedure interne di screening, della selezione e manutenzione delle tecnologie di sicurezza e della documentazione contrattuale e procedurale per la merce/posta aerea. Per i consulenti legali e fiscali, assumono rilievo soprattutto le disposizioni sulla conformità tecnica dei sistemi, sulla responsabilità del vettore e sul rinvio a decisioni di esecuzione della Commissione che dettagliano standard e requisiti applicativi.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° aprile 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Screening di oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri

Sono aggiornate le modalità di controllo degli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri: ispezione manuale, raggi X, sistemi EDS, APID in combinazione con EDS, cani antiesplosivo e dispositivi ETD. Se l’addetto non può escludere la presenza di articoli proibiti, gli oggetti devono essere respinti o sottoposti a ulteriore screening.

Screening del bagaglio a mano

È ridefinito lo screening del bagaglio a mano, che può avvenire con ispezione manuale, raggi X, EDS, APID combinato con EDS, cani antiesplosivo in combinazione con l’ispezione manuale e dispositivi ETD. Se permane incertezza, il bagaglio deve essere respinto o sottoposto a ulteriore controllo.

Controllo delle immagini e gestione degli allarmi per EDS e APID

Quando si usano raggi X, ogni immagine va esaminata dall’addetto allo screening; con EDS, l’immagine va esaminata dall’addetto oppure analizzata tramite APID. Gli allarmi generati da APID o EDS devono essere verificati fino a conclusione soddisfacente; per alcuni EDS installati prima del 1° luglio 2023 e utilizzati senza APID, la causa dell’allarme deve essere accertata mediante ulteriore screening supplementare in caso di incertezza.

Requisiti per APID in combinazione con EDS

Quando APID è utilizzato con sistemi EDS conformi alle norme C1, C1+, C2 o C2+, l’operatore o il soggetto che utilizza il sistema deve garantire la conformità alle procedure del metodo operativo di tali norme per lo screening di oggetti elettronici di grandi dimensioni e LAG.

Disposizioni supplementari per il bagaglio a mano

Viene aggiunto il rinvio alle disposizioni supplementari di cui alla decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione per lo screening del bagaglio a mano.

Aggiornamento delle categorie di dispositivi di sicurezza

Tra le attrezzature e i software soggetti al regime di approvazione 'marchio UE' o 'in attesa di marchio UE' vengono inclusi o aggiornati, tra gli altri, WTMD, EDS, ETD, LEDS, MDE, scanner di sicurezza, dispositivi di scansione delle calzature, EVD e APID, per installazioni dopo il 1° ottobre 2020.

Prescrizioni tecniche per EDS e ETD

Sono precisati i requisiti di rilevazione degli EDS, che devono individuare quantità specifiche o superiori di esplosivi o sostanze chimiche indipendentemente da forma, posizione o orientamento. Per gli ETD si precisa la capacità di raccogliere e analizzare tracce di particolato e di indicare la presenza di esplosivi o sostanze chimiche; per gli ETD con campionamento del particolato sono richiamati standard stabiliti dalla decisione di esecuzione C(2015)8005.

Termini di applicazione degli standard ETD

Gli standard per gli ETD per il rilevamento di esplosivi con campionamento del particolato si applicano ai dispositivi in funzione dal 1° settembre 2014. Per il rilevamento di sostanze chimiche con campionamento del particolato, gli standard si applicano dal 1° luglio 2024 ai dispositivi in funzione dal 1° settembre 2014.

Nuovo regime per APID

Viene introdotto un capitolo dedicato all’APID: il software deve rilevare e segnalare gli oggetti proibiti nei bagagli o in altre spedizioni. Sono previsti tre standard APID, con requisiti dettagliati fissati nella decisione di esecuzione C(2015)8005 e nell’appendice 12-M.

Nuovo regime per i dispositivi EVD

Viene introdotto un capitolo specifico per gli EVD: tali dispositivi devono analizzare campioni di aria per individuare vapori, aerosol e/o particelle sospese indicativi della presenza di esplosivi o materiali correlati. Gli EVD devono essere usati solo negli ambienti e per gli scopi approvati e con materiali di consumo non oltre le raccomandazioni del fabbricante. Sono distinti standard minimi: almeno standard 1 per bagaglio da stiva, merce e posta aerea, posta, materiale del vettore aereo, provviste di bordo e forniture aeroportuali; almeno standard 3 per passeggeri, persone diverse dai passeggeri e bagaglio a mano.

Aggiornamento della certificazione degli istruttori

È chiarito che la certificazione si applica almeno agli istruttori autorizzati a impartire la formazione di cui ai punti 11.2.3.1-11.2.3.5, 11.2.4 (salvo la formazione di supervisori limitata ai soggetti di cui ai punti 11.2.3.6-11.2.3.11) e 11.2.5.

Trasporto di merce/posta aerea e dichiarazione di sicurezza

È chiarito che un vettore aereo non può caricare una spedizione per il trasporto nell’Unione, salvo che le misure prescritte ai punti 6.8.7.3 e 6.8.7.4 siano state attuate in modo soddisfacente. È inoltre aggiornato il testo della dichiarazione di sicurezza per raccolta, trasporto, stoccaggio e consegna della merce/posta aerea sottoposta a controlli di sicurezza, inclusi i riferimenti contrattuali al trasporto e il divieto di subappalto ulteriore da parte del terzo.

Come è indicizzato

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