Regolamento (UE) 2023/543
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/543 della Commissione del 9 marzo 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, della valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 gennaio 2029 e il 1o ottobre 2035 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, aggiungendo una nuova parte all’allegato per distribuire tra gli Stati membri la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 gennaio 2029 e il 1° ottobre 2035. La ripartizione individua per ciascuna sostanza uno Stato membro relatore e uno correlatore, con l’obiettivo di garantire un equilibrio nel carico di lavoro e nelle responsabilità. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica la ripartizione tra gli Stati membri della valutazione, ai fini del rinnovo, delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari la cui approvazione scade tra il 31 gennaio 2029 e il 1° ottobre 2035.
Ambito di applicazione
Si applica alla procedura di rinnovo delle sostanze attive disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. Riguarda la ripartizione dei compiti di valutazione tra Stato membro relatore e Stato membro correlatore per le sostanze attive elencate nell’allegato, con scadenza di approvazione compresa tra il 31 gennaio 2029 e il 1° ottobre 2035. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre rilevante ai fini del SEE.
Modifica della ripartizione delle valutazioni delle sostanze attive per il rinnovo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/543 della Commissione interviene sul sistema di ripartizione delle valutazioni delle sostanze attive ai fini della procedura di rinnovo disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento nasce dall’esigenza di assegnare sostanze attive ancora non distribuite per il periodo in cui la loro approvazione scade tra il 31 gennaio 2029 e il 1° ottobre 2035, assicurando una distribuzione equilibrata delle attività tra Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, che già ripartiva la valutazione delle sostanze attive tra uno Stato membro relatore e uno correlatore nella procedura di rinnovo. Nei considerando si precisa che, per le sostanze con scadenza di approvazione nel periodo indicato, l’assegnazione non era ancora stata effettuata e che occorre quindi procedere alla ripartizione. La Commissione richiama inoltre l’esigenza di equilibrio tra gli Stati membri e dà atto del parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda esclusivamente la procedura di rinnovo delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari. Non introduce nuove regole sostanziali sull’autorizzazione dei prodotti, ma aggiorna la distribuzione delle competenze amministrative e tecniche tra Stati membri per la valutazione scientifica delle sostanze elencate nell’allegato. L’ambito temporale è definito con precisione: la nuova ripartizione concerne le sostanze la cui approvazione scade tra il 31 gennaio 2029 e il 1° ottobre 2035.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento (UE) n. 686/2012 secondo quanto previsto nell’allegato. Tale allegato aggiunge una nuova "parte E" alla tabella di ripartizione delle valutazioni. Per ciascuna sostanza attiva sono indicati:
- lo Stato membro relatore;
- lo Stato membro correlatore.
L’elenco è molto ampio e comprende, tra le altre, sostanze chimiche, microrganismi e virus utilizzati in ambito fitosanitario, come 1-metilciclopropene, 2,4-D, acetamiprid, Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Beauveria bassiana in diversi ceppi, cipermetrina, flazasulfuron, metalaxil-M, Trichoderma atroviride ceppo SC1, trifloxystrobin e zoxamide. La funzione dell’allegato è puramente organizzativa: attribuisce ex ante la responsabilità della valutazione, in vista dell’avvio delle procedure di rinnovo.
Effetti pratici per gli operatori
Per imprese e consulenti del settore fitosanitario, il regolamento è rilevante soprattutto sul piano procedurale. La futura istruttoria di rinnovo delle sostanze elencate sarà gestita dagli Stati membri individuati come relatore e correlatore, secondo la ripartizione aggiornata. Ciò incide sui flussi di interazione con le autorità nazionali e sui tempi amministrativi delle valutazioni, pur senza modificare direttamente i requisiti tecnici di approvazione.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è inoltre indicato come rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 686/2012
L’articolo 1 dispone che il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento. La modifica consiste nell’inserimento di una parte E nell’allegato del regolamento del 2012.
Ripartizione delle valutazioni per il periodo 31 gennaio 2029-1° ottobre 2035
L’allegato introduce una nuova "parte E" che assegna per ciascuna sostanza attiva uno Stato membro relatore e uno Stato membro correlatore ai fini della procedura di rinnovo. L’elenco comprende numerose sostanze attive, tra cui 1-metilciclopropene, 2,4-D, acetamiprid, carfentrazone etile, carvone, cipermetrina, dimethenamid-p, flazasulfuron, iodosulfuron, iprovalicarb, metalaxil-M, mesotrione, petoxamide, piridato, siltiofam, zoxamide e molte altre, con indicazione puntuale degli Stati membri assegnati.
Criterio di equilibrio nella distribuzione del lavoro
Nei considerando si afferma che l’assegnazione delle sostanze attive deve essere effettuata in modo da garantire un equilibrio nella distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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