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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/564

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione del 10 marzo 2023 concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione 2023/564 uniforma a livello UE il contenuto e il formato dei registri che gli utilizzatori professionali devono tenere sugli impieghi di prodotti fitosanitari. La disciplina dà attuazione all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con l’obiettivo di rendere i registri più omogenei, consultabili e utilizzabili dalle autorità competenti per monitoraggio e controllo. Il legislatore europeo impone il formato elettronico leggibile meccanicamente e fissa termini specifici per la registrazione e la conversione dei dati, lasciando agli Stati membri alcune facoltà di dettaglio e di anticipazione dei termini. Il regolamento è applicabile dal 1o gennaio 2026.

Regolamento di esecuzione che stabilisce contenuto, formato e tempistiche dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ambito di applicazione

Si applica agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari nell’Unione europea, imponendo regole uniformi sui registri relativi agli utilizzi di tali prodotti. Riguarda sia i casi di impiego in ambito agricolo sia altri usi, inclusi trattamenti di superfici, ambienti chiusi e sementi o materiale riproduttivo vegetale. Gli Stati membri devono mettere a disposizione metodi di identificazione alternativi quando l’ubicazione non possa essere ricondotta all’unità fondiaria del sistema integrato di gestione e di controllo; possono inoltre imporre ulteriori informazioni nei registri e termini più brevi per la conversione elettronica. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2026 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 sui registri dei prodotti fitosanitari

Il regolamento attua l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, stabilendo norme uniformi sul contenuto e sul formato dei registri tenuti dagli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. La finalità è assicurare una registrazione omogenea nell’Unione, utile per monitoraggio, controllo e accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti, anche in coerenza con gli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore".

Contesto e finalità

La Commissione rileva che i regimi nazionali presentano differenze quanto ai registri e alla loro eventuale tenuta elettronica. Per tale ragione il regolamento detta regole dettagliate che definiscono come devono essere registrati gli elementi già richiesti dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009: denominazione del prodotto, data, dose, area e coltura di utilizzo. La digitalizzazione è vista come strumento per migliorare affidabilità, comparabilità e controlli.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. Si applica a tutti i registri relativi agli impieghi di tali prodotti, sia in ambito agricolo sia in altri contesti, come trattamenti di superfici, di ambienti chiusi e di sementi o materiale riproduttivo vegetale. Il regolamento lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di imporre ulteriori informazioni nei registri, purché estranee all’ambito minimo dell’articolo 67, paragrafo 1.

Contenuto minimo dei registri

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che distingue le informazioni da registrare a seconda del tipo di utilizzo. In generale devono essere indicati: tipo di utilizzo, prodotto fitosanitario, data, dose, ubicazione o identificazione dell’area o unità trattata, dimensioni o quantitativo trattato, coltura o situazione/uso del terreno. Per alcuni usi sono richiesti anche denominazione del prodotto e numero di autorizzazione, orario di inizio, quantità applicata per ettaro, numero di ettari trattati, numero del deposito o della serra, volume o superficie della struttura, numero di lotto e quantità trattata in chilogrammi, tonnellate o numero di sementi.

Identificazione dell’area e standard di classificazione

Quando l’area o la struttura non può essere identificata tramite l’unità fondiaria collegata alla domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, gli Stati membri devono predisporre metodi alternativi adeguati. Tali metodi devono consentire di identificare l’ubicazione e, se del caso, la posizione geospaziale dell’area, dell’unità o della struttura trattata. Inoltre, gli Stati membri devono rendere disponibili denominazioni comuni di colture, situazioni o usi dei terreni corrispondenti ai codici EPPO e, quando pertinente, gli stadi di sviluppo conformi alla monografia BBCH.

Formato elettronico dei registri

L’articolo 2 impone che i registri siano tenuti in formato elettronico leggibile meccanicamente, secondo la definizione della direttiva (UE) 2019/1024. La scelta del formato elettronico è giustificata dal regolamento con esigenze di uniformità, affidabilità dei dati e semplificazione dell’attività di raccolta e verifica da parte delle autorità competenti.

Tempistiche di registrazione e conversione

L’utilizzatore professionale deve registrare ogni uso senza indebito ritardo. Se il dato non è inserito direttamente in formato elettronico, la conversione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di utilizzo. Gli Stati membri possono fissare termini più brevi per il proprio territorio. Per gli utilizzi avvenuti prima del 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono altresì consentire termini più lunghi, ma i registri devono risultare disponibili in formato elettronico entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di utilizzo.

Accesso delle autorità e di altri soggetti

Su richiesta dell’autorità competente, le informazioni contenute nei registri devono essere fornite senza indebito ritardo. Se l’autorità chiede espressamente dati ancora in fase di conversione, l’utilizzatore deve trasmetterli nel formato elettronico prescritto prima della scadenza del termine ordinario oppure, se anteriore, entro 10 giorni lavorativi. Nei casi in cui l’utilizzo sia effettuato nell’ambito di accordi contrattuali per conto di un’altra persona fisica o giuridica, l’utilizzatore deve consentire a quest’ultima l’accesso ai registri o fornire una copia senza ritardi o restrizioni indebite.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1o gennaio 2026. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Contenuto minimo dei registri

I registri devono contenere le informazioni elencate nell’allegato: tipo di utilizzo, prodotto fitosanitario impiegato, data, dose, ubicazione o identificazione dell’area/unità trattata, dimensioni o quantitativo trattato, coltura o situazione/uso del terreno e, a seconda del tipo di trattamento, ulteriori dati specifici. L’articolo 1 chiarisce che gli Stati membri possono richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle previste dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Identificazione dell’ubicazione e codici standardizzati

Quando l’area o la struttura non può essere identificata tramite l’unità fondiaria della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, gli Stati membri devono offrire metodi alternativi adeguati di identificazione. Devono inoltre mettere a disposizione denominazioni comuni di colture, situazioni o usi dei terreni coerenti con i codici EPPO e, se del caso, gli stadi di sviluppo conformi alla monografia BBCH.

Formato elettronico leggibile meccanicamente

I registri devono essere tenuti in formato elettronico leggibile meccanicamente, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024. La scelta del formato elettronico è imposta per garantire uniformità, affidabilità, facilità di raccolta e verifica da parte delle autorità competenti.

Tempistiche di registrazione e conversione

Ogni utilizzo di un prodotto fitosanitario deve essere registrato senza indebito ritardo. Se il registro non è creato inizialmente nel formato elettronico richiesto, la conversione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di utilizzo; gli Stati membri possono prevedere termini più brevi. Per gli utilizzi sul loro territorio anteriori al 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono consentire termini più lunghi, purché tutti i registri siano disponibili in formato elettronico entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di utilizzo.

Esibizione delle informazioni alle autorità competenti e a terzi

Su richiesta dell’autorità competente, l’utilizzatore professionale deve fornire senza indebito ritardo le informazioni contenute nei registri. Se l’autorità richiede esplicitamente dati relativi a registri non ancora scaduti nei termini di conversione, tali informazioni devono essere fornite nel formato elettronico prescritto prima della scadenza del termine applicabile oppure, se precedente, entro 10 giorni lavorativi. Nei casi di utilizzo per conto di un’altra persona fisica o giuridica, l’utilizzatore deve dare a quest’ultima accesso ai registri o una copia senza indebiti ritardi o restrizioni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitaricontrolli amministratividigitalizzazione e registri elettronicimercato interno

Testo integrale

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