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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/582

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/582 della Commissione del 9 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» (STG)]

Normativa europea32023R0582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite del nome «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk». La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Bulgaria e l’assenza di opposizioni motivate nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) del nome «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» per un prodotto alimentare della classe 1.2.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto atto direttamente applicabile. Riguarda la registrazione, nel quadro del regime UE delle specialità tradizionali garantite, di un nome di prodotto agricolo/alimentare appartenente alla classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene esclusioni specifiche, ma presuppone che non siano state presentate opposizioni motivate ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/582 della Commissione dispone la registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG), nell’ambito del regime di qualità disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto si fonda sulla procedura di registrazione avviata dalla Bulgaria e conclude il relativo procedimento in assenza di opposizioni motivate.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2. Nelle premesse si precisa che la domanda di registrazione del nome «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.

Presupposto per la registrazione

Il regolamento evidenzia che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la Commissione procede alla registrazione del nome, secondo la logica procedurale prevista dal sistema UE di tutela delle specialità tradizionali garantite.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 registra il nome «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» con la qualifica di STG. Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, atto che disciplina le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed effetti

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della STG

L’articolo 1 iscrive nel registro delle specialità tradizionali garantite il nome «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» (STG).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Bulgaria ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiequalità dei prodotti agricoli e alimentarispecialità tradizionali garantiteregistrazioni e indicazioni geografichediritto alimentare

Testo integrale

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