Regolamento (UE) 2023/582
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/582 della Commissione del 9 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite del nome «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk». La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Bulgaria e l’assenza di opposizioni motivate nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG) del nome «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» per un prodotto alimentare della classe 1.2.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto atto direttamente applicabile. Riguarda la registrazione, nel quadro del regime UE delle specialità tradizionali garantite, di un nome di prodotto agricolo/alimentare appartenente alla classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene esclusioni specifiche, ma presuppone che non siano state presentate opposizioni motivate ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/582 della Commissione dispone la registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG), nell’ambito del regime di qualità disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto si fonda sulla procedura di registrazione avviata dalla Bulgaria e conclude il relativo procedimento in assenza di opposizioni motivate.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2. Nelle premesse si precisa che la domanda di registrazione del nome «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.
Presupposto per la registrazione
Il regolamento evidenzia che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la Commissione procede alla registrazione del nome, secondo la logica procedurale prevista dal sistema UE di tutela delle specialità tradizionali garantite.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 registra il nome «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» con la qualifica di STG. Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, atto che disciplina le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore ed effetti
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della STG
L’articolo 1 iscrive nel registro delle specialità tradizionali garantite il nome «Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» (STG).
Classificazione del prodotto
Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Bulgaria ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, il nome deve essere registrato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 mar 2023Regolamento (UE) 2023/543
- Regolamento · 9 mar 2023Regolamento (UE) 2023/605
- Regolamento · 8 mar 2023Regolamento (UE) 2023/513
- Regolamento · 8 mar 2023Regolamento (UE) 2023/514
- Regolamento · 8 mar 2023Regolamento (UE) 2023/515
- Regolamento · 8 mar 2023Regolamento (UE) 2023/516
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →