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Sentenza

Sentenza del 06/10/2020 n. 21377 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR di Napoli che, riformando il primo grado, aveva confermato l'atto impositivo dell'Agenzia relativo ad indebite compensazioni su recupero accise per gli anni 2011-2012 (importo Euro 288.980,86). Il ricorso in Cassazione deduce tre motivi: 1) l'appello proposto dall'Agenzia era tardivo e la CTR avrebbe dovuto rilevarne l'inammissibilità; 2) omissione di pronuncia sulla dedotta violazione e/o falsa applicazione di norme sanzionatorie e doganali; 3) errata negazione del beneficio della riduzione dell'accisa per la mancata iscrizione dell'azienda all'albo degli autotrasportatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la CTR avrebbe dovuto rilevare la tardività dell'appello dell'Agenzia. È stato ritenuto che la società ricorrente aveva correttamente notificato la copia autentica della sentenza di primo grado all'Agenzia il 16 marzo 2016 a mezzo raccomandata A/R (unitamente a un'istanza di sgravio), mentre l'appello dell'Agenzia è stato proposto il 17 giugno 2016, oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art.51 del D.Lgs. 546/1992. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio (art.382 c.p.c.) perché il processo non poteva proseguire in grado di appello. Le spese di Cassazione sono poste a carico dell'Agenzia per Euro 10.200,00 oltre oneri; le spese del giudizio di appello sono compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 16

    L'articolo 16 introduce modalità alternative di notificazione (es. spedizione a mezzo posta, consegna presso ufficio dell'Amministrazione) equiparate alle notificazioni ex artt.136 e ss. c.p.c.; se correttamente eseguite realizzano la conoscenza legale dell'atto e fanno decorrere i termini.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 51

    Stabilisce il termine breve di 60 giorni per proporre l'appello tributario decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado; nel caso concreto il termine è risultato decorso.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 20 e 53

    Richiamati in relazione alle forme di notificazione e alla normativa sui termini per il ricorso in primo grado e in appello; la giurisprudenza conferma che le forme alternative previste dall'art.16 sono idonee se rispettate.

  • Codice di procedura civile, articolo 360

    Fondamento dei motivi di cassazione proposti (vizi di diritto indicati nei motivi di ricorso).

  • Codice di procedura civile, articolo 382

    Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può proseguire in grado di appello; applicata nella fattispecie.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 3 e 5

    Norme richiamate nei motivi relativi alle sanzioni tributarie; la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito tali questioni, ritenendole assorbite dall'accoglimento del primo motivo.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, articoli 6 e 10

    Richiamata nei motivi di doglianza (difesa della parte); non è stata valutata nel merito poiché il vizio processuale di tardività ha deciso il giudizio.

  • Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/1992, art.220, comma 2, lett. b)

    Normativa doganale richiamata in uno dei motivi; non esaminata per assorbimento.

  • D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, articoli 1-4

    Norme relative all'albo degli autotrasportatori richiamate nel terzo motivo (riduzione accisa); la Corte non si è pronunciata sul merito per assorbimento del motivo.

Massime di principio

  • La notifica della sentenza di primo grado alla pubblica amministrazione effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, se correttamente eseguita e documentata, fa decorrere il termine breve di 60 giorni per l'impugnazione in appello ai sensi dell'art.51 D.Lgs. 546/1992.
  • La spedizione della sentenza insieme ad altri atti (es. istanza di sgravio) in unico plico non impedisce alla notificazione di produrre i suoi effetti se l'Amministrazione ha potuto prendere conoscenza del contenuto.
  • Le forme alternative di notificazione previste dall'art.16 D.Lgs. 546/1992 sono equipollenti a quelle ordinarie (artt.136 ss. c.p.c.) e sono idonee a far decorrere i termini se eseguite correttamente.
  • L'appello proposto oltre il termine breve deve essere dichiarato inammissibile e, quando l'inammissibilità determina l'impossibilità di proseguire il processo in grado di appello, la Corte di Cassazione può cassare senza rinvio (art.382 c.p.c.).
  • Questioni di merito incidenti (es. applicazione di norme sanzionatorie o doganali, diritto alla riduzione dell'accisa) possono rimanere assorbite quando il vizio processuale decisivo viene accolto; per ottenere una pronuncia sul merito è necessario che il giudizio procedurale non sia risolutivo.
  • È utile, in giudizio tributario contro pubbliche amministrazioni, provare con documenti la data e la modalità di notificazione della sentenza di primo grado per evitare contestazioni sulla decorrenza dei termini.

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