Sentenza n. 4304/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti rinnovati della procedura selettiva e decreto rettorale di approvazione degli atti, con nuova conferma della controinteressata quale vincitrice, in asserita violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore disciplinare ICAR/12 presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato la precedente procedura, ordinando all'Ateneo di rinnovare la valutazione dei curricula e dei titoli delle due candidate mediante una commissione in diversa composizione, l'Università ha rinnovato le operazioni concorsuali e ha nuovamente dichiarato vincitrice la controinteressata. La ricorrente ha dedotto sei motivi di violazione ed elusione del giudicato, violazione della legge n. 240/2010, della legge n. 241/1990, del d.m. n. 589/2018, del bando e dei verbali della commissione, nonché degli artt. 45 e 46 d.P.R. n. 445/2000. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, sproporzione e sviamento. In particolare, ha contestato la mancata esclusione della controinteressata per asserite carenze nelle autocertificazioni; l'uso di criteri temporali non simmetrici nel confronto delle pubblicazioni; l'omessa o errata valutazione della produzione scientifica, dell'attività didattica, dei titoli, dell'attività professionale, dell'internazionalizzazione, delle competenze digitali e della partecipazione a progetti e comitati editoriali; l'introduzione di criteri non previsti dal bando; la valutazione di titoli non maturati alla data di presentazione della domanda; l'errata qualificazione di pubblicazioni e attività professionali; la valutazione di titoli riferiti a settori scientifico-disciplinari diversi; nonché la riproposizione dei vizi già censurati nella precedente sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per ottemperanza. I sei motivi sono stati esaminati congiuntamente, poiché riguardavano aspetti di dettaglio delle valutazioni compiute dalla nuova commissione e incidevano sostanzialmente sul merito della discrezionalità tecnica. Il Collegio ha escluso che fossero emersi indizi di un atteggiamento precostituito o avverso nei confronti della ricorrente e non ha ravvisato profili di illogicità manifesta, irragionevolezza o travisamento tali da consentire il sindacato giurisdizionale. Quanto alle tre criticità individuate dalla precedente sentenza, il Consiglio ha ritenuto che la nuova commissione avesse affrontato il problema della riconducibilità dell'attività della controinteressata al settore ICAR/12 con una valutazione complessivamente esente da vizi logici palesi; avesse plausibilmente spiegato, per un settore non bibliometrico, l'assenza di criteri matematici predeterminati e le ragioni della migliore valutazione dei titoli della vincitrice; e che la riqualificazione di un'attività in una diversa voce valutativa, comunque, non fosse stata determinante per l'esito della procedura. La nuova valutazione, pur adottando in parte criteri diversi, è stata quindi ritenuta conforme al giudicato e non illegittima. Le spese della fase di giudizio sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata definita nell'ambito del giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione della precedente sentenza del Consiglio di Stato.
art. 112 c.p.a.
Il ricorso originariamente proposto contro gli esiti della procedura è stato riqualificato come azione di ottemperanza, in ragione della dedotta violazione o elusione del giudicato.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha riqualificato la domanda come azione di ottemperanza e ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Consiglio di Stato.
artt. 1 e 18 l. 240/2010
La ricorrente li ha invocati quali parametri della procedura selettiva universitaria e della valutazione dei candidati; il Consiglio di Stato non ha ravvisato, sulla base di tali parametri, violazioni idonee a fondare l'ottemperanza.
l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto violazioni delle regole generali dell'azione amministrativa, della motivazione e dell'istruttoria, ma il Collegio ha ritenuto congrua e plausibile la nuova valutazione complessiva.
d.m. 8 agosto 2018, n. 589
È stato indicato tra i parametri normativi della procedura selettiva, senza che il Collegio ravvisasse una violazione rilevante ai fini dell'ottemperanza.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 45 e 46
La ricorrente ha contestato la completezza e attendibilità delle dichiarazioni sostitutive della controinteressata; la censura non è stata ritenuta idonea a determinare l'esclusione o l'accoglimento del ricorso.
d.m. 30 ottobre 2015, n. 855
È stato richiamato quale parametro della disciplina dei settori scientifico-disciplinari e della valutazione dei titoli, senza che il giudice ravvisasse una violazione decisiva.
d.P.R. 30 luglio 2009, n. 180
Non determinabile dal testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza instaurato per dedotta violazione o elusione di una sentenza di annullamento, il giudice deve verificare se la nuova attività amministrativa abbia rispettato il contenuto conformativo del giudicato, senza sostituirsi alla commissione nell'esercizio della discrezionalità tecnica.
- Quando la nuova commissione, nominata in diversa composizione, rinnova la valutazione e affronta le criticità indicate nella sentenza di annullamento, la mera conferma dell'esito originario non dimostra di per sé violazione o elusione del giudicato.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche di una commissione concorsuale può incidere sulla rinnovata valutazione soltanto in presenza di profili manifesti di illogicità, irragionevolezza, travisamento o di un atteggiamento precostituito idoneo a compromettere l'imparzialità della valutazione.
- Nei settori concorsuali non bibliometrici, l'assenza di criteri matematici predeterminati non rende illegittima la valutazione comparativa, purché la commissione esponga in modo congruo e plausibile le ragioni della preferenza accordata a un candidato.
- La riqualificazione di un'attività o di un titolo in una diversa voce valutativa non comporta automaticamente l'illegittimità dell'intera procedura: occorre verificare se tale operazione abbia inciso in modo determinante sull'esito della comparazione e se sia incompatibile con il giudicato.
- La deduzione di numerosi errori di dettaglio nella valutazione dei curricula non è sufficiente a fondare l'ottemperanza quando, nel complesso, la rinnovata valutazione risulti logica, ragionevole, istruita e conforme alle statuizioni vincolanti della precedente sentenza.
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