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Ordinanza

Ordinanza n. 1612/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza parziale della sentenza n. 1150/2023, emessa dal Tribunale ordinario di Torino, sez. lavoro, R.G. 6271/2022."

Giustizia amministrativa202600717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'ottemperanza parziale della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, n. 1150/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza parziale della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, n. 1150/2023, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato che la notificazione telematica del ricorso introduttivo è stata effettuata presso la sede del Ministero, anziché presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege. Ha quindi ravvisato un vizio di nullità della notificazione, qualificandolo come nullità e non come inesistenza, alla luce dell'art. 41, comma 3, c.p.a., dell'art. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933 e dell'art. 44 c.p.a., come interpretato dalla Corte costituzionale.

La decisione

Il TAR ha ordinato il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo, ritenendo la notificazione affetta da nullità per essere stata eseguita presso la sede del Ministero invece che presso l'Avvocatura dello Stato. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il Collegio ha escluso che la rinnovazione potesse essere subordinata alla verifica dell'imputabilità del vizio al notificante. Alla ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notifica e il termine di dieci giorni, decorrente dal perfezionamento della notifica, per depositare il ricorso notificato e gli altri documenti. Il deposito deve comprendere la copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 44 c.p.a.

    Disciplina la rinnovazione della notificazione nulla; il TAR applica la norma alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 4.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notificazione del ricorso nei confronti delle amministrazioni pubbliche presso la sede dell'Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege.

  • art. 11, comma 1, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Richiamato quale base della domiciliazione ex lege delle amministrazioni statali presso l'Avvocatura dello Stato.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla alla valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante.

  • art. 14, commi 3 e 4, d.P.C.M. n. 40/2016

    Richiamato, nella disciplina confluita nel d.P.C.S. 28 luglio 2021 e successive modifiche, per la documentazione del perfezionamento della notificazione telematica mediante deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso diretto contro un'amministrazione statale effettuata presso la sede dell'amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege è affetta da nullità, non da inesistenza, quando sussista comunque un collegamento qualificato con il destinatario.
  • La nullità della notificazione del ricorso introduttivo impone al giudice di disporne il rinnovo, senza subordinare tale rinnovazione alla valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante.
  • Nel disporre il rinnovo della notificazione nulla, il giudice deve assegnare un termine perentorio per l'adempimento e un ulteriore termine per il deposito del ricorso notificato e della documentazione relativa al perfezionamento della notifica.
  • Nel processo amministrativo telematico, il perfezionamento della notificazione deve essere documentato mediante il deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, secondo le regole tecniche applicabili.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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