Sentenza n. 380/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 926/2024 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 926/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 926/2024 del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per il valore nominale complessivo di euro 2.500,00, oltre accessori. La sentenza era passata in giudicato, come attestato il 26 novembre 2024, ed era stata notificata all’Amministrazione il 26 giugno 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996, il Ministero non aveva dato prova dell’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si è costituita con una memoria di mera forma, senza dimostrare l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., ritenendo integrati tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, rituale notificazione all’Amministrazione, decorso del termine di 120 giorni e persistente mancata esecuzione, non contrastata da prova dell’adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato e impongono al giudice di verificare l’esistenza del titolo esecutivo e l’inottemperanza dell’Amministrazione, adottando le misure necessarie per assicurare l’adempimento.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione deve decorrere prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già accertato dal giudicato posto in esecuzione.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Individua, secondo il titolo giudiziale da eseguire, la misura degli accessori dovuti sulle somme riconosciute, come richiamato dall’art. 22 l. 724/1994.
art. 22 l. 724/1994
Richiama la disciplina degli accessori applicabile alle somme oggetto della condanna contenuta nel giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 l. 669/1996; spetta poi all’Amministrazione dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
- La mancata prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, a fronte di un giudicato notificato e non spontaneamente eseguito, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e con il compito di adottare tutti gli atti necessari all’attuazione del giudicato.
- L’attività del commissario ad acta individuato in un dirigente dell’Amministrazione resistente può essere ritenuta ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comportare il riconoscimento di un compenso ulteriore.
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