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Ordinanza

Ordinanza n. 4219/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto, prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.00000635.14-04-2026, comunicato agli scriventi legali in data 15.04.2026 con prot. N. 107443 del 15.04.2026, con cui è stata rigettata l’istanza prot. n. 5318 del 27 marzo 2018, di riconoscimento per l’insegnamento di SOSTEGNO, reso in sede di riedizione provvedimentale in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 10706/2024 (RG 1743/2023), pubblicata il 12.06.2020 e notificata a mezzo pec il 17.06.2020, con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce;

Giustizia amministrativa202606481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania, adottato in riedizione del potere in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento per l'insegnamento di sostegno, deducendone l'elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Lazio che aveva accertato l'illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania. In sede cautelare, la controversia riguarda la legittimità della riedizione del potere amministrativo, con particolare riferimento alla mancata o insufficiente valutazione della documentazione relativa al percorso formativo estero e all'esperienza professionale maturata, alla riproposizione dell'argomento relativo all'assenza di natura abilitante del titolo nonostante i principi affermati dall'Adunanza plenaria sui titoli rumeni e bulgari, nonché alla motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi. La ricorrente ha inoltre sostenuto che le eventuali differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative, nel rispetto del diritto dell'Unione europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della libera circolazione dei lavoratori.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego ministeriale. A un primo e sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non sembrasse avere adeguatamente valutato la documentazione completa sul percorso di formazione svolto all'estero e l'esperienza professionale dell'interessata. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo risultavano già superate dagli orientamenti dell'Adunanza plenaria relativi ai titoli rumeni e bulgari. La motivazione sulle divergenze dei programmi formativi deve essere rigorosa, considerato il possibile pregiudizio al sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali e agli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori. Le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a., il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato, fissando l'udienza pubblica di merito al 19 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto prevalenti, in sede di sommaria valutazione, i profili di possibile illegittimità del diniego.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Richiamata quale disciplina europea di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.

  • Direttiva 2013/55/CE

    Richiamata quale disciplina europea di riferimento, modificativa e integrativa del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione relativa alla formazione estera e all'esperienza professionale maturata dall'interessato.
  • Il diniego fondato sull'assenza di natura abilitante del titolo non può essere motivato in termini contrari ai principi già affermati dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria con riguardo a titoli professionali rumeni e bulgari.
  • Le divergenze tra i programmi formativi nazionale ed estero devono essere motivate in modo rigoroso, poiché una valutazione non adeguatamente argomentata può compromettere il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali e la libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze formative riscontrate nel procedimento di riconoscimento possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché giustificare automaticamente il diniego del riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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