Cassazione Penale, Sentenza n. 35207/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Masciopinto ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), da cui è stato definitivamente assolto. La Corte d'appello di Bari, in qualità di giudice della riparazione, aveva respinto la domanda ritenendo ostativa la "mole di frequentazioni di pregiudicati". Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., perché la decisione si sarebbe fondata su generiche frequentazioni senza specificare la natura, le modalità e il rapporto causale tra tali contatti e l'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non abbia rispettato i principi richiesti dall'art. 314 c.p.p.: mancata individuazione di una condotta specifica e causalmente rilevante, motivazione generica sulla "mole di frequentazioni" e confusione tra la valutazione della gravità indiziaria ai fini cautelari (art. 273 c.p.p.) e la verifica ex post della colpa grave ostativa all'indennizzo. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Bari per nuovo esame, demandando a quella sede anche la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"dato causa"; "concorso a darvi causa"; "accertati o non negati"
L'art. 314 è interpretato nel senso che per escludere il diritto all'indennizzo occorre provare dolo o colpa grave che abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare, con obbligo di accertare il rapporto causale (o quanto meno concausale) tra la condotta ostativa e l'adozione della misura; la decisione deve basarsi su fatti certi (elementi "accertati o non negati") e non su mere congetture.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato per identificare il titolo di reato (associazione mafiosa) in relazione al quale era stata applicata la misura cautelare; la presenza di frequentazioni con soggetti legati a tale reato può rilevare solo se dimostrata nella sua incidenza causale rispetto alla misura cautelare.
art. 273 cod. proc. pen.
Riferito nella distinzione tra la valutazione della gravità indiziaria necessaria per l'emissione della misura cautelare (art. 273) e la verifica successiva, ai fini dell'indennizzo, della sussistenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano effettivamente contribuito alla detenzione; la Corte sottolinea che i due piani non possono essere confusi.
Massime di principio
- Per escludere l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. è necessario dimostrare una condotta specifica del ricorrente che abbia causalmente (o concausalmente) determinato l'adozione della custodia cautelare; mere frequentazioni generiche non bastano.
- La decisione del giudice della riparazione deve basarsi su elementi di fatto certi ("accertati o non negati") e non su valutazioni congetturali o su fatti non provati nella fase di merito.
- Non si possono confondere la valutazione preventiva della gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.) con la verifica ex post della colpa grave ostativa all'indennizzo: servono motivazioni specifiche sul nesso causale tra le condotte e la misura cautelare.
- Le "frequentazioni ambigue" con soggetti pregiudicati ostano all'indennizzo solo se emerge anche una concausalità rispetto all'adozione della misura cautelare; altrimenti l'assoluzione e l'ingiusta detenzione legittimano il risarcimento.
- In situazioni analoghe, il difensore deve ottenere che il giudice dettagli quali contatti o comportamenti siano ritenuti ostativi e come questi abbiano inciso sulla decisione cautelare; la mancata specificazione può determinare l'annullamento della decisione di rigetto.
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