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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32746/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce tre motivi: 1) carenze e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza degli indizi di partecipazione all'associazione di tipo mafioso/di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90), con censura sulla mancata individuazione del contributo personale del ricorrente, sul valore delle intercettazioni, sull'assenza di citazioni dirette da parte di due collaboratori e sulla rilevanza di rapporti familiari; 2) insufficienza della motivazione circa le esigenze cautelari, contestando la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione (si osserva la disoccupazione del ricorrente, la distanza temporale degli episodi e l'assenza di contatti recenti con il traffico); 3) criticità circa l'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare (arresti domiciliari), lamentando l'eccessiva gravità della misura fondata su indizi ritenuti deboli e sul tempo intercorso tra i fatti e l'applicazione della misura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso: i primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché in gran parte meramente rivendicativi e non adeguatamente specificati, e perché la valutazione probatoria sulle intercettazioni e sul quadro indiziario è riservata al giudice del merito salvo manifesta illogicità, che non è stata dimostrata; il secondo motivo circa le esigenze cautelari è stato respinto in quanto il tribunale ha motivatamente dedotto il pericolo di reiterazione dalla professionalità delle condotte, dalla personalità e dai collegamenti dell'indagato, anche se gli episodi risalgono nel tempo; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il tribunale ha adeguatamente argomentato la proporzionalità e l'adeguatezza della misura alla luce dell'esigenza di impedire contatti tra i correi e la ripresa di attività illecite. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il sindacato del tribunale sull'ordinanza del Gip; qui utilizzata per inquadrare la procedura con cui il tribunale ha esaminato l'istanza cautelare

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e vizio di diritto); la Corte ha ritenuto le censure generiche o rimandanti a rivalutazioni del merito, quindi inammissibili nei limiti indicati

  • artt. 73 e 74 DPR 309/90

    Norme relative ai reati di traffico di stupefacenti e all'associazione finalizzata al loro traffico; la decisione ha ritenuto che il quadro indiziario e le modalità operative fossero sufficienti per ravvisare la partecipazione e la pericolosità ai fini cautelari

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina sull'applicazione delle misure cautelari e sulla loro adeguatezza/proporzionalità; la Corte ha valorizzato la motivazione del tribunale circa la necessità della misura per impedire contatti e ripresa dell'attività criminale

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione del pericolo di reiterazione come esigenza cautelare; la Corte ha confermato che tale pericolo può essere desunto da modalità di condotta e personalità anche se i fatti risalgono nel tempo, quando permangono segnali di continuità o inserimento in circuiti criminali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione libera e complessiva delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei fatti o delle intercettazioni sono spesso inammissibili o destinati a fallire se non indicano una manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
  • Le intercettazioni telefoniche e la loro interpretazione costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice del merito e sindacabili in Cassazione solo se la motivazione che le adotta è manifestamente illogica o contraddittoria
  • I vincoli di parentela o familiarità non sono di per sé sufficienti a provare la partecipazione a un'associazione criminale; tuttavia, se corroborati da comportamenti concreti (uso comune di utenze, acquisizione/trasporto/distribuzione di stupefacenti, contatti diretti con il fornitore) possono rafforzare il quadro indiziario
  • Il pericolo di reiterazione può essere dedotto anche da fatti risalenti se emergono elementi che indicano persistenza di atteggiamenti, professionalità criminale o mantenimento di collegamenti con l'ambiente delittuoso; non è necessario provare una occasione imminente di delinquere
  • La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare devono essere motivate con riferimento sia alla gravità degli indizi che alle concrete esigenze di evitare la continuazione dell'attività criminosa o i contatti tra indagati; il tempo intercorso e l'assenza di attività recenti sono elementi da valutare ma non automaticamente determinanti
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale indicare in modo specifico e motivato i punti della motivazione che si ritengono viziati; censure generiche o semplici riletture alternative del materiale probatorio sono destinate a essere rigettate

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