Cassazione Penale, Sentenza n. 15677/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per violenza privata e rapina aggravata lamentando: (1) violazione di legge e carenza di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., con la censura che la difesa avrebbe tempestivamente eccepito la nullità dell'ordinanza che revocò due testi (Mangialardo M. e Curcelli A.), pregiudicando il diritto di far ascoltare la propria versione; (2) vizio di motivazione e contraddittorietà delle valutazioni probatorie, atteso che le registrazioni video smentirebbero la versione della persona offesa (in particolare l'uso di guanti e l'asportazione del tablet) mostrando solo una spinta che causò una caduta; (3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla liquidazione del risarcimento (5000 euro), che non terrebbe conto dello status di incensurato e del comportamento processuale.
La decisione
La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte di legittimità ritiene il motivo generico e infondato: dall'esame del verbale emerge che la difesa rinunciò al teste Mangialardo e non si oppose alla revoca del teste Curcelli, quindi non sussiste la nullità dedotta. Sul secondo motivo la Corte conferma la valutazione di attendibilità della persona offesa, riscontrata dalla certificazione medica e dalle riprese iniziali; la caduta per la spinta conferma l'accusa e l'assenza del tablet non scalfisce il compendio probatorio, potendo la refurtiva essere agevolmente occultata. Sul terzo motivo la censura sul quantum della pena e del risarcimento è ritenuta generica e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, da liquidarsi separatamente ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002. La condanna di merito resta quindi confermata.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto che la domanda sia generica e che la contestata nullità sia stata sanata per mancata eccezione in udienza, inoltre la difesa non ha prodotto il verbale a sostegno della propria pretesa.
artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
Norme richiamate per la liquidazione e l'ordine di pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio; la Corte dispone che la somma sia liquidata con separato decreto ai sensi di tali articoli.
Massime di principio
- Le eccezioni di nullità procedurale devono essere sollevate nel corso dell'udienza e documentate dal verbale: la mancata tempestiva eccezione comporta la sanatoria della nullità.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. devono essere specifiche e supportate da elementi di fatto e ritualità processuali; motivi generici sono spesso inammissibili.
- La presenza di immagini video non annulla automaticamente la versione della persona offesa: il giudice valuta la coerenza complessiva delle prove (certificati medici, fasi iniziali del filmato, dinamica degli eventi).
- L'assenza del reperimento della refurtiva non esclude la responsabilità quando il resto del compendio probatorio è ritenuto solido e la refurtiva poteva essere facilmente occultata.
- Controversie sul quantum della pena o del risarcimento devono essere adeguatamente motivate in appello e in cassazione: doglianze generiche sul 'non adeguato' sono inammissibili.
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