Sentenza n. 14496/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento nel ruolo degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per alterazione dei parametri di composizione corporea, nonché clausola del bando che richiamava i requisiti fisici dei ruoli operativi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato la prova selettiva della procedura speciale per l’assunzione di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, era stato sottoposto agli accertamenti di idoneità psico-fisica ed escluso per una massa grassa del 35,7%, sulla base dell’art. 1 del d.m. 166/2019. Ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 1 e la violazione dell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale, dell’art. 12, comma 2, d.l. 69/2023 e degli artt. 1, 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta e difetto di proporzionalità. Secondo il ricorrente, il bando aveva illegittimamente esteso agli aspiranti operatori i requisiti fisici più rigorosi previsti per il personale che svolge funzioni operative, sebbene le mansioni degli operatori siano basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale e non richiedano la medesima prestanza fisica. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il decreto di nomina nella parte relativa alla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo, chiedendone la retrodatazione al 30 dicembre 2025; su tale domanda ha poi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, dopo che l’Amministrazione aveva comunicato che avrebbe provveduto alla retrodatazione in caso di accoglimento del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e ha annullato il provvedimento di esclusione e, parzialmente, il bando, nella parte in cui imponeva ai candidati al ruolo degli operatori la verifica dei requisiti previsti dall’art. 1 del d.m. 166/2019, anziché quelli dell’art. 2, specificamente riferiti ai ruoli tecnico-professionali. Il giudice ha ritenuto che i requisiti psico-fisici debbano essere correlati alle mansioni concretamente svolte e che le funzioni degli operatori, descritte dall’art. 70 del d.lgs. 217/2005, non presentino caratteristiche tali da giustificare l’applicazione dei parametri di prestanza fisica previsti per i ruoli operativi. Ha inoltre rilevato che l’art. 12, comma 2, d.l. 69/2023 prevedeva per gli operatori la valutazione ai sensi dell’art. 2 del d.m. 166/2019 e che lo stesso d.m. contiene una disciplina speciale coerente con il relativo profilo professionale. L’estensione dei requisiti dell’art. 1 è stata quindi giudicata sproporzionata e irragionevole. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione della disponibilità dell’Amministrazione a retrodatare la decorrenza giuridica in caso di esito favorevole del giudizio. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Disciplina i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative; non può essere applicato agli operatori quando le loro mansioni non richiedano i corrispondenti requisiti di prestanza fisica.
art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Disciplina i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali e costituisce la disciplina applicabile al ruolo degli operatori.
art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
Prevede che il personale candidato alla qualifica di operatore sia valutato, sul piano psico-fisico, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 166/2019 e non dell’art. 1.
art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Definisce le funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori, consistenti in attività basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, non assimilabili alle funzioni operative che giustificano requisiti fisici più stringenti.
art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato quale criterio per correlare i requisiti di accesso alle mansioni proprie dello specifico profilo professionale.
Direttiva 2000/78/CE, considerando n. 18
La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.
Ammette requisiti psico-fisici per i servizi di soccorso, ma li giustifica in relazione all’insieme delle funzioni operative concretamente esercitabili.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; è stato applicato ai motivi aggiunti relativi alla decorrenza giuridica.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, i requisiti di idoneità psico-fisica devono essere correlati alle mansioni concretamente proprie del profilo professionale oggetto di reclutamento e non possono essere automaticamente estesi da un ruolo operativo a un ruolo tecnico-professionale o di supporto.
- L’Amministrazione può prevedere requisiti fisici rigorosi per il personale destinato a servizi di soccorso solo nella misura in cui tali requisiti siano funzionali allo svolgimento dell’insieme delle mansioni operative concretamente esercitabili.
- Quando una disciplina normativa distingue tra ruoli operativi e ruoli tecnico-professionali e prevede requisiti di idoneità differenziati, il bando non può derogare irragionevolmente alla disciplina speciale imponendo ai candidati del ruolo tecnico-professionale i requisiti più stringenti previsti per il ruolo operativo.
- La clausola del bando che applica a un profilo professionale requisiti fisici sproporzionati rispetto alle mansioni proprie del profilo è illegittima per violazione del principio di proporzionalità e deve essere annullata, così come il provvedimento di esclusione adottato sulla sua base.
- La sopravvenuta disponibilità dell’Amministrazione a soddisfare la pretesa relativa alla decorrenza giuridica, subordinatamente all’accoglimento della domanda principale, determina la sopravvenuta carenza di interesse sui motivi aggiunti specificamente diretti a ottenere tale decorrenza.
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