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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15250/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di intimazione e della presupposta cartella di pagamento relativi a IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2004. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello dell’ente della riscossione, ritenendo provata la regolare notifica della cartella mediante raccomandata consegnata a mani del destinatario e reputando generico il disconoscimento della relata di notifica. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione, lamentando in modo promiscuo vizi motivazionali e violazioni normative in relazione alla notifica della cartella; 2) falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e carenza di motivazione, sostenendo la necessità di ulteriori adempimenti notificatori, la necessità della produzione della cartella in giudizio, l’asserita mancanza di prova della correlazione tra cartella e relata, nonché l’erroneità della valutazione di genericità del disconoscimento; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c., deducendo preclusioni probatorie in appello; 4) ulteriore censura di carenza di motivazione e falsa applicazione di legge, ancora una volta in forma promiscua e con richiami a vicende e decisioni estranee al caso. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili, rilevando in particolare la formulazione promiscuamente cumulativa, la mancanza di specifica descrizione delle modalità di notifica, il difetto di autosufficienza e l’inidoneità delle censure rispetto alla ratio della decisione impugnata. Nel merito ha ribadito che, in tema di riscossione, la notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è valida e non richiede relata di notifica, essendo sufficiente l’attestazione dell’agente postale; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui non è necessaria la produzione dell’originale o copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o copia con relata, e ha escluso l’applicabilità dell’art. 345 c.p.c. nel giudizio tributario di appello per effetto della disciplina speciale del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi, sia per difetti di specificità e autosufficienza, sia perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, sia perché le censure erano comunque infondate alla luce del consolidato orientamento sulla notifica diretta della cartella di pagamento ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché le agenzie fiscali intimate non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto, come da formula finale, della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5

    I motivi di ricorso non possono cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente le censure e senza confrontarsi con i fatti rilevanti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il requisito di autosufficienza non impone una trascrizione integrale degli atti, ma richiede una puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati e della loro collocazione nel fascicolo; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la data risultante dall’avviso di ricevimento e non è necessaria un’apposita relata.

  • art. 2700 c.c.

    L’attestazione dell’agente postale sulla consegna dell’atto e sull’identità del consegnatario è assistita da fede privilegiata quanto ai fatti attestati.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio tributario di appello la preclusione alla produzione di nuovi documenti non opera nei termini dell’art. 345 c.p.c., prevalendo la disciplina speciale del processo tributario.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti in appello, anche se già esistenti in primo grado, secondo la disciplina speciale del rito.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale la disciplina speciale tributaria.

  • art. 6 e art. 10 L. n. 212 del 2000

    Sono evocati dal ricorrente come parametri violati, ma la Corte non accoglie la censura e richiama la legittimità della notifica diretta prevista dalla normativa sulla riscossione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile mescolare, senza netta distinzione, censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, soprattutto quando la doglianza non descrive compiutamente i fatti decisivi cui si riferisce.
  • Il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso impone che gli atti e i documenti rilevanti siano puntualmente indicati e localizzati nel fascicolo; la mera evocazione astratta delle risultanze processuali non consente alla Corte di valutare la doglianza.
  • In materia di riscossione coattiva, la notifica diretta della cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona con l’avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica separata.
  • Ai fini della prova della notifica della cartella non è indispensabile produrre l’originale o la copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica, ovvero l’estratto di ruolo quale riproduzione degli elementi essenziali della pretesa.
  • Nel processo tributario di appello la disciplina speciale consente la produzione di nuovi documenti, con prevalenza rispetto alla preclusione ordinaria dell’art. 345 c.p.c.
  • La contestazione della ritualità della notifica deve confrontarsi con la concreta modalità notificatoria accertata dal giudice di merito; censure formulate in astratto, senza descrivere come sia avvenuta la notifica, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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