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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16369/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/12/2023 che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 28/09/2023 in relazione al capo m) (autoriciclaggio). Il ricorrente deduceva: assenza del fumus commissi delicti per autoriciclaggio (mancanza di condotte dissimulatorie e di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza illecita); inesistenza di profitto sequestrabile/autonomo (uso delle stesse somme senza incremento patrimoniale); violazione del principio del ne bis in idem rispetto a precedenti procedure a Trieste; carenze di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e quanto all'individuazione del profitto ai fini del sequestro; inoltre sono stati proposti motivi nuovi non sottoposti al Tribunale del riesame.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto ampiamente motivata e non apparente l'ordinanza del Tribunale di Napoli: il riesame ha valutato concretamente gli elementi indiziari e ha individuato il fumus per autoriciclaggio. La Corte ha ribadito che la clausola della dissimulazione non è sempre requisito imprescindibile: il versamento di denaro provento del reato presupposto per estinguere debiti o per trasferirne la disponibilità ad altri soggetti realizza la "sostituzione" del profitto e può integrare l'autoriciclaggio, con conseguente sequestrabilità della provvista anche se l'operazione è tracciabile. È stato inoltre dichiarato inammissibile l'esame di motivi nuovi non discussi in sede di riesame. Quanto al ne bis in idem, la Corte ha ritenuto che le condotte contestate nei diversi procedimenti siano diverse e non coestensivi, sicché non sussiste preclusione. In definitiva, non è stata ravvisata violazione di legge né mancanza o apparente motivazione da parte del Tribunale del riesame.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai criteri di applicazione del sequestro preventivo e alla verifica del fumus commissi delicti; la Corte valuta l'esistenza di motivazione idonea del riesame ai sensi di tale articolo

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Disciplina dell'autoriciclaggio. La Corte interpreta la norma nel senso che non sempre è necessario un comportamento esteriore di dissimulazione: la "sostituzione" o l'impiego della provvista illecita per estinguere debiti o trasferirla a soggetti diversi può integrare l'autoriciclaggio e produrre profitto sequestrabile

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il limite del sindacato della Cassazione sulle ordinanze del riesame: la Corte di legittimità può rilevare e apprezzare la sola violazione di legge, specie in presenza di motivazione assente o meramente apparente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto dal Collegio per la sintesi dei motivi in sede di ricorso per Cassazione; citato per i limiti di esposizione delle censure

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante contestata dal ricorrente; la Corte segnala che la motivazione difensiva non ha dimostrato in modo evidente l'incidenza di tale aggravante sui provvedimenti impugnati

  • art. 3 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norme sui reati tributari (frode fiscale) che sono stati qualificati come reati presupposto in altro procedimento a Trieste. La Corte ha ritenuto che, pur essendo collegati, le condotte oggetto dei diversi procedimenti non si identificano pedissequamente e quindi non ostano alle misure cautelari qui contestate

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo in materia di autoriciclaggio il fumus commissi delicti può sussistere anche in assenza di condotte esteriori di "dissimulazione" se è dimostrabile la "sostituzione" o l'impiego delle provviste illecite in modo da trasferirne la disponibilità o la destinazione economica rispetto all'originaria provenienza
  • Il "profitto" dell'autoriciclaggio può essere considerato sequestrabile anche quando l'impiego delle somme non abbia determinato un incremento patrimoniale netto, purché risulti che le somme hanno assunto diversa destinazione funzionale o sono confluite nella disponibilità di altri soggetti
  • La mera tracciabilità formale delle movimentazioni non esclude automaticamente la configurabilità dell'autoriciclaggio se l'operazione realizza un ostacolo concreto all'individuazione del compendio delittuoso o una autonomizzazione della provvista
  • Il principio del ne bis in idem non opera automaticamente tra procedimenti diversi: è necessario verificare identità di fatto, di oggetto e di titolo. Misure ablative o condanne in sedi diverse possono coesistere se le condotte contestate sono materialmente differenti
  • In Cassazione non sono ammissibili censure non dedotte davanti al Tribunale del riesame; i motivi nuovi introdotti per la prima volta in legittimità possono essere dichiarati inammissibili
  • Il sindacato della Corte di legittimità sulle ordinanze di riesame è ristretto a violazioni di legge e a casi di motivazione mancante o meramente apparente: una motivazione ampia e logica del giudice del riesame è difficile da censurare in sede di legittimità

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