Sentenza n. 5062/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 6 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 6 ottobre 2025 per l’attivazione del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa azionata fosse stata integralmente soddisfatta mediante l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto, concretatasi nella fissazione da parte della sede diplomatica dell’appuntamento per la presentazione della domanda, calendarizzato per il 10 novembre 2025. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché l’attività dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze e comunque attivatasi in tempi ritenuti ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione dell’obbligo di provvedere; la richiesta non è stata esaminata per effetto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare e formalizzare una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto concreto dell’azione è l’attivazione del procedimento e non l’ottenimento anticipato del provvedimento finale.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo durante il giudizio avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente l’utilità perseguita dal ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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