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Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 2142 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Appello - Nullità della notifica - Omesso rilievo - Conseguenze in sede di legittimità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato tre cartelle di pagamento relative all’IVA di gruppo per gli anni 2002 e 2003. Dopo la riforma della decisione favorevole di primo grado da parte della Commissione Tributaria Regionale, ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, contestando sia profili processuali sia il merito della pretesa tributaria. Il motivo decisivo riguardava la notificazione dell’atto di appello dell’Agenzia: l’atto era stato indirizzato a uno solo dei due difensori della società e, dopo l’esito negativo della notifica, era stato notificato presso la segreteria della Commissione Tributaria senza che risultassero adeguate ricerche per individuare il corretto domicilio professionale o per notificare l’atto all’altro difensore. La società sosteneva che tale vizio determinasse l’inesistenza insanabile della notifica e l’inammissibilità dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo tempestivo e regolare il deposito della copia dell’appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale e sufficiente la documentazione relativa alla notificazione. Ha invece accolto il terzo motivo, qualificando il vizio della notificazione come nullità, non come inesistenza. La nullità, non riguardando gli elementi essenziali dell’atto, è sanabile con efficacia retroattiva mediante rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Poiché il giudizio di appello era proseguito nonostante la notifica invalida, la Corte ha dichiarato nulla la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, l’ha cassata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Gli ulteriori motivi di merito sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53

    L'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    Per gli appelli notificati senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario, nel regime applicabile alla controversia, il deposito della copia dell'atto presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale doveva avvenire entro il termine perentorio previsto per la costituzione in giudizio. L'adempimento risultava validamente eseguito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17

    La notifica presso la segreteria della Commissione Tributaria è ammessa in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'elezione di domicilio o della residenza nel territorio dello Stato.

    Quando la parte è domiciliata presso lo studio di un difensore, il notificante deve svolgere diligenti ricerche per individuare l'eventuale nuovo indirizzo. La notifica in segreteria non può essere utilizzata automaticamente dopo un semplice esito negativo.

  • Art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione nulla sana la nullità con effetto retroattivo.

    La notificazione invalida, ma non inesistente, deve essere rinnovata; la rinnovazione consente di proseguire correttamente il giudizio e produce effetti retroattivi.

  • Artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Le disposizioni disciplinano le modalità generali delle notificazioni e consentono di distinguere tra notificazione inesistente, priva degli elementi essenziali, e notificazione nulla, caratterizzata da una violazione delle forme o del luogo di consegna.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 73

    Le norme riguardano rispettivamente i controlli automatizzati della dichiarazione IVA e il regime dell'IVA di gruppo. Le relative questioni sostanziali non sono state esaminate dalla Cassazione perché assorbite dal vizio processuale della notifica dell'appello.

  • Art. 327 c.p.c.

    La norma disciplina il termine lungo per impugnare. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto tempestiva la proposizione dell'appello dell'Agenzia sulla base della data risultante dalla relata del messo speciale e del regime temporale applicabile.

  • Art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa impone che la parte riceva una notificazione idonea a consentirle la conoscenza effettiva dell'impugnazione e la possibilità di esercitare tempestivamente le proprie difese.

Massime di principio

  • Un vizio della notificazione è normalmente qualificato come nullità, e non come inesistenza, quando l'attività notificatoria sia riconoscibile e provenga da un soggetto abilitato, anche se l'atto è stato inviato a un luogo errato o con modalità non pienamente conformi.
  • La nullità della notifica può essere sanata con effetto retroattivo mediante costituzione del destinatario o rinnovazione della notificazione ordinata dal giudice; pertanto, di regola, non comporta automaticamente l'inammissibilità definitiva dell'impugnazione.
  • Se il giudizio di appello si è svolto nonostante una notifica nulla e la questione viene tempestivamente sollevata in cassazione, la sentenza deve essere cassata con rinvio per consentire la rinnovazione della notifica e la riedizione del giudizio.
  • La notifica presso la segreteria dell'organo giudiziario è una modalità residuale: prima di utilizzarla, il notificante deve verificare diligentemente l'indirizzo del destinatario o dei suoi difensori, soprattutto quando risultino più difensori o un domicilio professionale.
  • La notifica eseguita a uno solo di più difensori può essere valida, ma l'eventuale irreperibilità del difensore impone comunque le verifiche necessarie prima di ricorrere alla notifica presso la segreteria.
  • Gli errori processuali sulla notificazione devono essere valutati distinguendo tra tutela effettiva del contraddittorio e formalismo: se l'atto è riconoscibile e il destinatario può essere raggiunto, è preferibile la rinnovazione rispetto alla definitiva perdita del diritto di impugnare.
  • Le questioni di merito tributario possono rimanere assorbite quando il giudice di legittimità rileva un vizio processuale che impone la rinnovazione del grado di giudizio.

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